Contratto collettivo regionale e mancanza di compatibilità finanziaria (Corte dei Conti Sez. contr. Sicilia n. 211 del 12.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La certificazione di compatibilità finanziaria dell’ipotesi di contratto collettivo regionale presuppone l’approvazione del rendiconto generale dell’esercizio precedente, quale condizione per l’utilizzo delle economie vincolate destinate alla copertura degli oneri contrattuali arretrati. In mancanza di tale adempimento, la Sezione di controllo accerta l’insussistenza delle condizioni di compatibilità economica e finanziaria con gli strumenti di programmazione e di bilancio dell’ente. Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria interdice all’ente in ritardo nell’approvazione del proprio rendiconto l’utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione.
Il Fatto
La Sezione di controllo per la Regione siciliana è investita dell’ipotesi di contratto collettivo regionale di lavoro del comparto non dirigenziale e degli enti di cui all’art. 1 della legge regionale n. 10 del 2000, per il triennio normativo ed economico 2019-2021. L’ipotesi è pervenuta alla Sezione il 21 giugno 2024, corredata dalla relazione tecnico-finanziaria dell’ARAN Sicilia sulla quantificazione dei costi contrattuali.
La questione riguarda la verifica della sostenibilità degli oneri a valere sulle economie vincolate del capitolo n. 212017, da coprire mediante le risorse rese disponibili dal rendiconto regionale. La Sezione procede all’istruttoria con nota e acquisisce il riscontro del Dipartimento regionale del Bilancio e del Tesoro, dell’ARAN Sicilia e del Dipartimento regionale della Funzione Pubblica, oltre al rapporto del Nucleo tecnico sul costo del lavoro pubblico.
La Motivazione della Corte
Il nodo giuridico attiene alla certificazione di compatibilità finanziaria che la Sezione regionale di controllo è chiamata a rendere sull’ipotesi contrattuale, ai sensi della disciplina dettata dall’art. 27 della legge regionale n. 10 del 2000. La valutazione non si esaurisce nell’esame aritmetico degli oneri, ma investe la loro effettiva copertura rispetto agli strumenti di programmazione e di bilancio della Regione.
La Corte rileva che, alla data della decisione, non sussistono le condizioni di compatibilità finanziaria relative agli oneri di competenza del periodo 2019/2021 a valere sulle economie vincolate del capitolo n. 212017. Il presupposto mancante è l’approvazione del rendiconto generale relativo all’esercizio 2023: è quest’ultimo a costituire il titolo per la copertura degli oneri contrattuali arretrati.
Il percorso argomentativo si fonda sul principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011, § 9.2.19. Tale principio interdice all’ente in ritardo nell’approvazione del proprio rendiconto l’utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione. Ne deriva che le economie vincolate su cui l’ipotesi contrattuale intende gravare non risultano legittimamente utilizzabili finché il rendiconto non sia approvato.
La conseguenza è l’accertamento, ai fini della certificazione, della mancanza delle condizioni di compatibilità finanziaria ed economica con gli attuali strumenti di programmazione e di bilancio della Regione siciliana. La Corte approva l’allegato rapporto di certificazione, che costituisce parte integrante della deliberazione, e ne dispone la trasmissione all’ARAN Sicilia, al Presidente della Regione, all’Assessore regionale delle Autonomie locali e della Funzione pubblica e all’Assessore regionale dell’Economia, con pubblicazione sul sito istituzionale ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 33 del 2013.
Nota della Redazione
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