Il contratto di inserimento richiede formazione idonea e tutore con adeguate competenze (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 3348 del 15.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 13 d.lgs. n. 276/2003, nel consentire alle agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro di operare in deroga al regime generale in favore di categorie svantaggiate, richiede la presenza di un piano individuale di inserimento che preveda interventi formativi idonei e il coinvolgimento di un tutore con adeguate competenze e professionalità. L’idoneità della formazione va parametrata all’offerta di lavoro somministrato e alle qualità e capacità del lavoratore, sicché non è sufficiente un intervento generico o elementare. La mancanza della formazione, o la sua inidoneità rispetto alle mansioni assegnate, comporta la perdita dell’agevolazione retributiva e il ripristino delle ordinarie forme di assunzione. In tema di sanzioni amministrative, l’art. 3 della legge n. 689/1981 pone una presunzione di colpa a carico dell’autore della violazione, che ha l’onere di provare di aver agito senza colpa.

Il Fatto

Una società di somministrazione di lavoro e il suo amministratore unico impugnavano la sentenza della Corte d’appello di Brescia che aveva respinto il loro gravame avverso la decisione di primo grado di rigetto di due ricorsi riuniti. Il primo concerneva la domanda di infondatezza degli addebiti per omissioni contributive, accertati in un verbale INPS in relazione a lavoratori assunti con contratti di apprendistato professionalizzante e di inserimento ex artt. 49 e 54 d.lgs. n. 276/2003; il secondo riguardava l’opposizione a un’ordinanza-ingiunzione della Direzione Territoriale del Lavoro. Il primo giudice aveva ridotto l’importo dei contributi ma negato il diritto alle agevolazioni retributive di cui all’art. 13 della legge n. 276/2003; la società aveva impugnato solo quest’ultima statuizione, sostenendo che la formazione non fosse necessaria perché i lavoratori, già impiegati presso la società utilizzatrice o appartenenti a categorie svantaggiate, erano stati formati.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha respinto il primo motivo, relativo alla violazione dell’art. 13 d.lgs. n. 276/2003, affermando che la norma consente l’operazione in deroga al regime generale della somministrazione solo in presenza di un piano individuale di inserimento con interventi formativi idonei e il coinvolgimento di un tutore con adeguate competenze. L’idoneità della formazione non può che essere parametrata all’offerta di lavoro somministrato e alle qualità del lavoratore. La tesi della ricorrente, secondo cui per mansioni semplici non vi sarebbe nulla da imparare, si pone in diretto contrasto con la disposizione normativa: escludere la necessità della formazione per chi non abbia nulla da imparare renderebbe superflua anche la presenza del tutore, privando la norma della sua funzione.

La Corte ha precisato che il contratto di inserimento è una tipologia diretta a realizzare, tramite un progetto individuale di adattamento delle competenze, l’inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro e che la formazione, quale parte fondamentale del contratto, deve essere pertinente all’attività in cui il neoassunto è inserito. Negarne la portata significherebbe svuotare la finalità della normativa, che intende garantire agevolazioni solo in presenza di un effettivo percorso formativo. La mancanza del progetto individuale comporta la conversione in assunzione a tempo indeterminato o comunque il ripristino delle forme ordinarie, senza i benefici invocati.

Il secondo motivo, concernente un vizio di motivazione, è stato giudicato infondato: la sentenza impugnata ha svolto un esplicito giudizio di rilevanza della formazione nell’ambito del contratto di inserimento. La Corte ha ricordato che, dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. ad opera dell’art. 54 del d.l. n. 83/2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione resta limitato alla verifica del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., e che non sono più ammissibili censure di contraddittorietà o insufficienza della motivazione.

Il terzo e il quarto motivo sono stati dichiarati inammissibili: il primo perché, sotto la rubrica del difetto di giurisdizione, si sviluppano in realtà censure di illogicità della motivazione; il secondo perché, nei suoi tre profili, mira a una rivalutazione degli elementi di prova raccolti. L’ultimo motivo è stato infondato: la sanzione è legittima in presenza di violazione di legge imputabile a titolo di colpa; l’art. 3 della legge n. 689/1981 pone una presunzione di colpa che l’autore ha l’onere di superare, senza che rilevi l’affidamento su una presunta tolleranza dell’Autorità. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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