Assegno nucleo familiare: onere probatorio del requisito reddituale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 24025 del 27.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare, previsto dall’art. 2 del d.l. n. 69 del 1988, conv. in l. n. 153 del 1988, presuppone la duplice condizione — la cui ricorrenza deve essere provata dall’interessato — dell’effettivo svolgimento di attività lavorativa e della sussistenza del requisito reddituale di cui al comma 10 dello stesso art. 2; l’assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente è inferiore al settanta per cento del reddito complessivo del nucleo familiare. Il requisito reddituale non è mera condizione di erogazione, ma elemento costitutivo del diritto. La censura che investe l’accertamento di fatto sul reddito, in presenza di doppia pronuncia conforme di merito, è inammissibile.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino senegalese titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo, ha convenuto in giudizio l’Inps per ottenere il riconoscimento dell’assegno per il nucleo familiare per il periodo 1.7.2015-31.12.2019, per l’importo di € 8.670,93, alle medesime condizioni riconosciute ai cittadini italiani, invocando l’applicabilità della direttiva 2003/109/CE in materia di assistenza.
Il tribunale ha respinto la domanda per carenza di allegazione circa il possesso del requisito reddituale riferito all’intero nucleo familiare, quale elemento costitutivo del credito azionato. La Corte d’appello di Bologna ha confermato la decisione, disattendendo le istanze di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE e di sospensione del giudizio. Il ricorrente ha proposto ricorso in cassazione con un unico motivo, per violazione di legge; l’Inps ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente deduce la violazione dell’art. 2 della legge n. 153/88 e dell’art. 12 delle preleggi, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., sostenendo che la Corte di merito avrebbe mal interpretato i requisiti di accesso all’ANF e violato la direttiva 2003/109/CE, come interpretata dalla sentenza della CGUE del 25.11.2020, causa C-303/2019. In particolare, era stata richiesta al soggiornante di lungo periodo un’autocertificazione dei redditi del nucleo familiare e la dichiarazione dei redditi (730) era stata ritenuta una mera dichiarazione di scienza.
La Corte rileva l’inammissibilità del motivo: esso pone in realtà una questione di efficacia probatoria della documentazione reddituale, materia sottratta al sindacato di legittimità in presenza di una doppia decisione conforme nei gradi di merito. La censura, pur formalmente incentrata su violazioni di legge, non si confronta con l’effettiva ratio decidendi dell’appello, fondata sulla mancata dimostrazione del reddito percepito. Il ricorrente, inoltre, non riporta la dichiarazione reddituale nella parte di interesse.
Nel merito, il motivo è infondato. La Corte richiama la propria giurisprudenza (Cass. n. 16710/22, n. 6953/23, n. 8973/14), secondo cui l’erogazione dell’assegno presuppone la duplice condizione, provata dall’interessato, dell’attività lavorativa e del requisito reddituale. Nella specie, la Corte d’appello ha accertato la mancanza della prova del reddito del nucleo familiare, in particolare della parte residente all’estero all’epoca della domanda.
Al rigetto del ricorso conseguono la condanna alle spese di lite e l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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