Progetto coincidente con l’oggetto sociale: rapporto subordinato (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14339 del 22.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il contratto di lavoro a progetto, disciplinato dall’art. 61 del d.lgs. n. 276 del 2003, è una forma particolare di lavoro autonomo, caratterizzata da un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale, riconducibile a uno o più progetti specifici, funzionalmente collegati al raggiungimento di un risultato finale determinato dal committente ma gestiti dal collaboratore senza soggezione al potere direttivo altrui e quindi senza vincolo di subordinazione. Il progetto concordato non può consistere nella mera riproposizione dell’oggetto sociale del committente, né nella previsione di prestazioni, a carico del lavoratore, coincidenti con l’ordinaria attività aziendale. Ove il progetto sia generico e si risolva in tale coincidenza, il giudice applica l’art. 69, primo comma, del d.lgs. n. 276 del 2003 e dichiara instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla stipulazione del primo contratto a progetto. L’accertamento sulla genericità del progetto e sull’ambito dell’oggetto sociale è riservato al giudice di merito e, se adeguatamente motivato, non è censurabile in sede di legittimità.

Il Fatto

La lavoratrice aveva prestato attività come operatrice di vendita e assistenza clienti in un call center in favore della società committente, in forza di un contratto a progetto stipulato nel 2012. La Corte d’appello di Milano, riformando la sentenza di primo grado, aveva accertato che il progetto coincideva con l’oggetto sociale della società, consistente nella promozione pubblicitaria di case automobilistiche, e per l’effetto aveva dichiarato l’esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla stipulazione del primo contratto, con inquadramento nel V livello del CCNL Commercio.

La società ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi, resistiti dalla lavoratrice con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la società ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 61 e 62 del d.lgs. n. 276 del 2003, nella formulazione antecedente alle modifiche introdotte dall’art. 1, comma 23, legge n. 92 del 2012, sostenendo che la sentenza impugnata avrebbe adottato una nozione di progetto non prevista dalla norma, che richiede soltanto uno “specifico progetto” senza proibire che coincida con un segmento dell’attività normalmente svolta dal committente. Con il secondo motivo ha dedotto l’omesso esame di fatti decisivi, avendo la Corte territoriale trascurato l’esistenza di un obiettivo caratterizzante il progetto e l’esatta dimensione dell’oggetto sociale della committente, più ampio e variegato di quello di un call center.

La Corte ha trattato congiuntamente i motivi, giudicandoli in parte inammissibili e, per la parte residua, infondati. Ha richiamato il proprio consolidato orientamento secondo cui il progetto concordato non può risolversi nella mera riproposizione dell’oggetto sociale del committente, e dunque nella previsione di prestazioni coincidenti con l’ordinaria attività aziendale, richiamando Cass. n. 17636 del 2016 e Cass. n. 29888 del 2023.

La sentenza impugnata aveva correttamente evidenziato che il primo contratto a progetto indicava un obiettivo coincidente con l’oggetto sociale della società, considerati i compiti affidati alla lavoratrice, consistenti nell’effettuare telefonate a potenziali clienti per fornire informazioni sulla politica commerciale, sulle campagne promozionali e sui servizi offerti dalle case automobilistiche. A fronte della genericità del progetto, la Corte territoriale ha applicato l’art. 69, primo comma, del d.lgs. n. 276 del 2003, dichiarando instaurato un rapporto di lavoro subordinato sin dalla stipulazione del primo contratto.

Il ricorso presenta inoltre profili di inammissibilità ove censura l’accertamento di fatto sulla genericità del progetto e sull’ambito dell’oggetto sociale, costituenti facoltà rimesse all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito e non censurabili in sede di legittimità, soprattutto in presenza di adeguata motivazione (Cass. n. 35277 del 2021). Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della società alle spese di legittimità e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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