Inammissibile il ricorso dell’agente della riscossione sul merito contributivo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 30041 del 13.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di riscossione dei crediti previdenziali, la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva compete esclusivamente all’ente impositore, ai sensi dell’art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999, come modificato dall’art. 4, comma 2-quater, d.l. n. 209 del 2002, convertito con legge n. 265 del 2002. L’agente della riscossione è pertanto carente di interesse ad impugnare la sentenza che abbia statuito sulla prescrizione dei crediti iscritti a ruolo. Il difetto di legittimazione ad causam è rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità, salvo che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno.

Il Fatto

La società contribuente proponeva opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e l’intimazione di pagamento relative a una serie di cartelle e avvisi di addebito per premi e contributi non versati all’Inail e all’Inps. Il Tribunale accoglieva l’opposizione e dichiarava i crediti in parte prescritti. La Corte d’appello confermava la decisione.

Avverso la sentenza di secondo grado l’Agenzia delle Entrate-Riscossione proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, censurando il riconoscimento della prescrizione. L’Inps e l’Inail depositavano procura senza svolgere difese; la società restava intimata. Il ricorso investe il merito della pretesa contributiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile. Le censure dell’agente della riscossione investono, all’evidenza, il merito della pretesa contributiva, profilo rispetto al quale l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non ha interesse ad impugnare la sentenza in punto di prescrizione.

La Corte richiama la propria giurisprudenza, da ultimo Cass. n. 5769 del 2025 e Cass. n. 30717 del 2024, oltre a Cass. n. 18812 del 2022 e Cass. n. 6154 del 2024. Sul punto le Sezioni Unite n. 7514 del 2022, seguite da Cass. n. 19985 del 2024, hanno chiarito che la legittimazione a contraddire sul merito della pretesa contributiva spetta al solo ente impositore.

È escluso che la legittimazione esclusiva dell’ente previdenziale possa subire deroghe in relazione all’art. 39, d.lgs. n. 112 del 1999 e alle conseguenze tratte dalla giurisprudenza tributaria in tema di legittimazione passiva concorrente e disgiunta tra ente impositore e agente della riscossione. Nella ricostruzione delle Sezioni Unite, l’agente della riscossione resta estraneo al merito della pretesa e non ricorre un’ipotesi di litisconsorzio necessario: la sentenza deve ritenersi utiliter data anche senza la sua partecipazione, essendo egli vincolato alla decisione nella qualità di adiectus solutionis causa.

Il difetto di legittimazione ad causam è rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità, in coerenza con l’art. 81 cod. proc. civ., secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi previsti dalla legge, salvo che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno. La mancata costituzione della società e il mero deposito di procura da parte degli enti impositori esimono il Collegio dal provvedere sulle spese. Sussistono i presupposti per la condanna della ricorrente ai sensi dell’art. 96, comma 4, cod. proc. civ., con versamento di € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende, e per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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