Nessun conto giudiziale per consegnatario di beni mobili con debito di vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 95 del 08.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924 e dell’art. 12 del d.P.R. n. 254/2002, i consegnatari di beni mobili degli enti locali con debito di vigilanza non sono tenuti alla resa del conto giudiziale, che grava invece sui consegnatari con debito di custodia. Il debito di custodia presuppone la gestione di un magazzino, con rilevazione di consistenze iniziali e finali, movimenti di carico e scarico e obbligo restitutorio di quanto ricevuto. Il debito di vigilanza connota invece la mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso agli uffici e sulla gestione delle scorte operative destinate all’uso immediato. Ove difettino i presupposti normativi della resa del conto, il giudizio di conto deve essere dichiarato improcedibile.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda il rendiconto reso per l’esercizio finanziario 2023 dal consegnatario di beni mobili del Comune di Lapedona, in servizio presso il competente Settore. Con la relazione d’irregolarità il magistrato istruttore ha segnalato che il conto era stato depositato in data 18 maggio 2024, quindi in ritardo rispetto al termine di legge, su modello difforme da quello prescritto e in assenza dei presupposti di ammissibilità.
L’istruttoria ha evidenziato che il consegnatario si era limitato a elencare trentacinque beni — arredi, attrezzature e veicoli — ordinariamente in uso al Settore di pertinenza e rimasti sostanzialmente invariati nel corso dell’anno. Il Pubblico Ministero ha quindi concluso per la declaratoria di improcedibilità del giudizio di conto. La questione sottoposta al Collegio attiene alla qualificazione del rapporto tra il consegnatario e i beni affidati, ai fini dell’individuazione dell’obbligo di resa del conto giudiziale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla distinzione tra agente amministrativo e agente contabile, decisiva per stabilire se il rapporto rientri o meno nel giudizio di conto. L’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924 esclude espressamente dall’obbligo di resa del conto giudiziale i consegnatari di mobili d’ufficio vincolati da un mero debito di vigilanza. Nella medesima direzione l’art. 12 del d.P.R. n. 254/2002 stabilisce che i consegnatari con debito di vigilanza non sono tenuti alla predetta resa, che è invece imposta, ai sensi degli artt. 11 e 23, ai consegnatari muniti di debito di custodia.
La Corte ricostruisce i tratti caratterizzanti delle due figure. Il debito di custodia implica l’incarico di gestire un deposito o un magazzino, alimentato direttamente dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte delle articolazioni amministrative. Esso si sostanzia in una gestione tipicamente di magazzino, che rende conto delle consistenze iniziali e delle rimanenze finali, dei correlativi movimenti di carico e scarico, con configurazione di un debito di materie e del connesso obbligo restitutorio. Il debito di vigilanza, invece, connota l’attività del consegnatario presso ciascuna articolazione funzionale e si risolve nella sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso e nella gestione delle scorte operative destinate all’uso immediato.
Il Collegio precisa il criterio di discrimine quantitativo e qualitativo: se la giacenza presso i singoli uffici eccede la ragionevole necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’unità interessata, essa risponde a un’esigenza di continuativo rifornimento e configura una vera e propria gestione contabile, soggetta alla resa del conto. Restano invece esclusi dalla resa i beni di consumo giacenti presso gli uffici e costituenti le scorte operative strettamente necessarie all’ordinario funzionamento, fermi restando gli obblighi di rendicontazione amministrativa e i controlli di gestione, come già affermato dalla giurisprudenza contabile di merito.
Applicando tali principi, la Corte rileva che i beni elencati erano in uso continuativo all’Ufficio e non custoditi in un deposito per essere distribuiti. Sotto il profilo formale, la mera elencazione dei beni inventariati non evidenzia la gestione degli stessi in magazzino, in conformità al mod. 24 del d.P.R. n. 194/1996. Il Collegio conclude pertanto che sul consegnatario gravava un mero obbligo di vigilanza e non quello di custodia, con conseguente venir meno dei presupposti normativi della resa del conto. Il giudizio di conto è dichiarato improcedibile; non vi è luogo a pronuncia sulle spese, essendo il giudizio limitato alla risoluzione di mere questioni preliminari, ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 174/2016.
Nota della Redazione
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