Nessun danno erariale per contributi percepiti su fondi in riservato dominio (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 33 del 03.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità per indebita percezione di contributi agricoli, la dichiarazione della superficie aziendale in domanda di aiuto non integra falsità né artificiosa creazione dei presupposti quando, al momento della presentazione, il titolo di conduzione è ancora valido ed efficace. L’inadempimento dell’acquirente e la successiva dichiarazione dell’alienante di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa ex art. 1456 cod. civ. incidono sul titolo solo dal momento comunicativo, non retroattivamente sulle istanze già inoltrate. La mancata informazione all’organismo pagatore della sopravvenuta caducazione del titolo non integra il dolo nella rigorosa accezione dell’art. 1 della legge n. 20/1994, come modificato dall’art. 21 del d.l. n. 76/2020, se manca la prova della consapevolezza dell’obbligo informativo e dell’indebitezza della percezione.
Il Fatto
La Procura regionale conveniva in giudizio un imprenditore agricolo chiedendone la condanna al risarcimento di un danno erariale di euro 29.847,28, oltre accessori, in favore dell’ISMEA. L’addebito riguardava contributi comunitari percepiti per particelle acquistate dall’istituto con vendita con patto di riservato dominio, poi rientrate nel patrimonio dell’ente per inadempienza dell’acquirente.
Il presunto responsabile eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice contabile per assenza di rapporto di servizio, negava la legittimità dell’addebito e contestava la configurazione dolosa della condotta, invocando in via gradata il potere riduttivo.
La Motivazione della Corte
In via pregiudiziale, il Collegio respinge l’eccezione di difetto di giurisdizione, richiamando l’orientamento ormai granitico della Corte di Cassazione e della stessa Corte dei conti, che afferma la giurisdizione contabile nei confronti dei privati percettori di sussidi pubblici destinati a realizzare un interesse pubblico.
Nel merito, la Sezione ricostruisce il quadro normativo applicabile ratione temporis: il Reg. UE 1307/2013, il Reg. delegato UE 639/2014 e il Reg. di esecuzione UE 641/2014, che parametrano il sostegno alla superficie dichiarata e richiedono un titolo giuridico di godimento, restando irrilevante la mera disponibilità materiale. Rilevano altresì l’art. 19, comma 2, del Reg. 640/2014 e la clausola di elusione dell’art. 60 del Reg. UE 1306/2013, nonché, sul piano nazionale, l’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000 e l’art. 3 della legge n. 898/1986.
La Corte esamina la peculiarità del contratto: la vendita con patto di riservato dominio, con clausola risolutiva espressa riferita al mancato pagamento di due rate. L’effetto traslativo non si verificava per la dichiarazione dell’ISMEA di avvalersi della clausola, con le finalità risolutive dell’art. 1456, secondo comma, cod. civ.
Il Collegio ricostruisce la cronologia: le domande di aiuto sono state inoltrate il 22 e il 28 giugno 2021, quando l’acquirente non aveva ancora ricevuto la comunicazione della volontà risolutiva, trasmessa solo il 13 ottobre 2021; i contributi sono stati erogati tra il 19 novembre 2021 e il 13 maggio 2022. Ne deriva che, all’epoca delle istanze, il titolo di conduzione era valido ed efficace: dichiararlo non integra né falsità né artificiosa creazione dei presupposti. Quanto alla mancata comunicazione all’AGEA della risoluzione medio tempore intervenuta, la Corte esclude il dolo, non risultando provata la consapevolezza dell’obbligo informativo né dell’indebitezza della percezione, informazione che anche l’ISMEA avrebbe potuto trasmettere.
Il convenuto è pertanto prosciolto dall’addebito. Quanto alle spese, il Collegio, non vincolato dalle indicazioni della parte attrice, individua nell’AGEA — e non nell’ISMEA — l’ente in astratto danneggiato e, ai sensi dell’art. 31, comma 2, c.g.c., pone a suo carico le spese legali liquidate in favore del convenuto.
Nota della Redazione
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