Cessata materia del contendere e soccombenza virtuale nel ritardo del datore pubblico (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 218 del 01.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio contabile pensionistico, il riconoscimento dei contributi previdenziali intervenuto solo successivamente al deposito e alla notifica del ricorso integra la cessata materia del contendere, non essendo più utile la pronuncia richiesta. Il datore di lavoro pubblico che, in ragione della riconosciuta fondatezza della pretesa, avrebbe potuto provvedere prima della proposizione dell’azione giudiziale risponde delle spese di difesa secondo il principio della soccombenza virtuale. Resta invece esente da condanna l’ente previdenziale che abbia liquidato quanto spettante con tempestività, una volta ricevuta la definitiva determinazione del datore di lavoro. L’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero datore di lavoro è infondata, poiché il riconoscimento economico dei contributi esige un previo riconoscimento formale e giuridico del rapporto.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di pensione diretta di inabilità, ha chiesto l’accredito e il versamento ai fini pensionistici dei contributi relativi a diversi periodi di lavoro prestati alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria. A seguito di istanza amministrativa, il Ministero aveva riconosciuto con determina alcuni periodi, omettendo un ulteriore periodo senza procedere al versamento dei contributi.

Costituitisi l’INPS e il Ministero della Giustizia, l’ente previdenziale ha ricostruito la posizione contributiva solo dopo la definitiva determinazione del datore di lavoro, invocando la cessata materia del contendere. Il Ministero ha eccepito il difetto di legittimazione passiva. All’udienza del 23 settembre 2025 le difese di ricorrente e INPS hanno concordato sulla cessata materia, mentre la ricorrente ha chiesto la condanna alle spese per soccombenza virtuale.

La Motivazione della Corte

Il Giudice monocratico rigetta preliminarmente l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero. Il riconoscimento economico dei contributi previdenziali doveva necessariamente essere preceduto da un riconoscimento formale e giuridico del Ministero nella qualità di datore di lavoro. Tale riconoscimento è intervenuto in via definitiva, previa revoca della precedente determina, solo successivamente al deposito e alla notifica del ricorso.

Nel merito, la Corte ritiene sussistenti i presupposti della cessata materia del contendere. Il provvedimento di liquidazione depositato dall’INPS è stato ritenuto satisfattivo delle pretese vantate, con conseguente venir meno dell’interesse alla pronuncia.

Sul regime delle spese, il Giudice applica il principio della soccombenza virtuale. L’accertato ritardo del datore di lavoro, che ben poteva provvedere al riconoscimento di quanto spettante prima della proposizione dell’azione giudiziale in ragione della riconosciuta fondatezza della pretesa, giustifica la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento delle spese di difesa.

Nessuna condanna è pronunciata nei confronti dell’INPS. La Corte appura la tempestività con cui l’ente ha proceduto a liquidare quanto spettante, una volta ricevuta la definitiva determina del datore di lavoro, così escludendone la soccombenza.

Il dispositivo dichiara la cessata materia del contendere e condanna il solo Ministero della Giustizia alle spese legali, liquidate in € 1.500,00, oltre IVA, CPA e spese generali al 15%.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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