Il valore delle partecipazioni nel conto giudiziale va commisurato al patrimonio netto (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 123 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel conto giudiziale reso dal consegnatario di titoli azionari detenuti da un ente pubblico, il valore delle partecipazioni deve essere annotato non al valore nominale, ma alla consistenza iscritta nel conto del patrimonio, con indicazione delle variazioni di consistenza intervenute nell’anno. Detta consistenza è commisurata al patrimonio netto, in applicazione del principio contabile n. 6.1.3 di cui all’All. n. 4/3 del D. lgs. n. 118/2011. L’annotazione al valore nominale configura una irregolarità del conto, con conseguente ordine di ricompilazione. La rappresentazione contabile dell’ente nel Rendiconto annuale e quella offerta dal conto giudiziale, seppur coincidenti, assolvono funzioni diverse, senza che si determini alcuna inutile duplicazione.
Il Fatto
Il Commissario del Comune di Foggia, in qualità di Consegnatario dei titoli azionari detenuti dall’ente civico, rendeva i conti giudiziali relativi agli esercizi finanziari 2021 e 2022. Il Magistrato istruttore, esaminata la documentazione trasmessa dall’ente, rilevava un disallineamento tra il valore delle partecipazioni riportato nel conto giudiziale e quello iscritto nel bilancio: il primo indicava il valore nominale della partecipazione, il secondo il valore calcolato con il metodo del patrimonio netto.
Con distinti atti di deferimento, il Magistrato istruttore chiedeva la declaratoria di irregolarità dei conti giudiziali con ordine di ricompilazione. La Procura regionale concordava con le conclusioni rassegnate. L’agente contabile, invece, depositava memorie evidenziando la correttezza del proprio operato, sul presupposto che l’adozione del metodo del patrimonio netto comporterebbe una ridondanza rispetto alla voce delle immobilizzazioni finanziarie dello stato patrimoniale.
La Motivazione della Corte
La Corte dei Conti, preliminarmente, disponeva la riunione dei giudizi, sussistendo l’evidente identità oggettiva e soggettiva delle questioni relative ai conti 2021 e 2022. Nel merito, il Collegio ha condiviso integralmente le osservazioni del Magistrato istruttore in merito alla non corretta compilazione dei conti, dando corso all’orientamento affermatosi sulla scorta dell’ordinanza delle Sezioni Unite n. 7390 del 2007, secondo cui il valore di riferimento delle partecipazioni da annotare nel conto non può essere quello nominale. I conti del consegnatario devono rappresentare la situazione reale dei titoli, costituita dalla consistenza iscritta nel conto del patrimonio, con indicazione delle variazioni in aumento o in diminuzione, non avendo senso rappresentare una consistenza di valore immutata esercizio dopo esercizio.
L’indicazione del valore delle partecipazioni derivante dall’iscrizione nel conto del patrimonio consente una rappresentazione più veritiera, assolvendo alla funzione propria del conto giudiziale di fornire evidenza concreta della gestione contabile di un bene patrimoniale nel corso dell’esercizio. Quanto all’eccepita duplicazione rispetto al Rendiconto annuale, il Collegio ha precisato che le due rappresentazioni contabili, seppur coincidenti, assolvono funzioni diverse: quella iscritta nel Rendiconto annuale rappresenta la situazione finanziaria e patrimoniale dell’ente; il conto giudiziale, relativo alla custodia delle partecipazioni, dà evidenza della gestione, comprendente l’esercizio dei poteri connessi alla partecipazione, al fine di consentire il controllo, mediante la costituzione in giudizio ex art. 140, comma 3, c.g.c., sull’assolvimento dei relativi oneri da parte dell’agente contabile.
Alla luce di quanto sopra, la Corte ha dichiarato la irregolarità dei conti giudiziali per gli esercizi 2021 e 2022, limitatamente alla parte in cui l’agente contabile si era limitato a registrare il valore nominale delle partecipazioni, con obbligo di ricompilazione commisurato al patrimonio netto. Trattandosi di irregolarità attinente alla sola compilazione dei conti, senza alcun addebito, non vi è luogo a provvedere sulle spese.
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Nota della Redazione
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