Improcedibile il giudizio di conto per integrale sostituzione del conto originario (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 303 del 01.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di resa di conto, la sopravvenuta presentazione di un nuovo conto da parte del soggetto che rivesta la qualità di agente contabile consegnatario determina l’integrale sostituzione del conto in precedenza prodotto sine titulo e, di conseguenza, l’improcedibilità del giudizio di conto originariamente instaurato. Il venir meno dell’oggetto del contendere impone lo spostamento del vaglio giurisdizionale sul nuovo conto, nel cui ambito andranno delibate le ulteriori questioni di merito già prospettate riguardo al conto originario.

Il Fatto

Il magistrato demandato di riferire sul conto giudiziale relativo alla gestione dei titoli azionari posseduti da un ente locale nell’annualità 2021 rimetteva il conto al presidente della Sezione, chiedendone la trasmissione alla Procura regionale in vista del promovimento di un giudizio di resa di conto nei confronti dell’agente contabile che lo aveva presentato.

La relazione contestava a quest’ultima, tra l’altro, di non potersi considerare consegnataria dei titoli azionari, dovendosi ascrivere tale qualità al sindaco; lamentava la mancata trasmissione di provvedimenti di parifica e relazioni degli organi di controllo interno; l’iscrizione dei titoli al valore nominale anziché al valore effettivo; l’esistenza di ulteriori partecipazioni non iscritte e l’omesso deposito di documentazione comprovante la regolarità della gestione contabile. Nel corso del giudizio, il reale consegnatario aveva presentato ex novo i conti per ciascuna annualità dal 2019 al 2023, e la Procura regionale aveva quindi chiesto dichiararsi l’improcedibilità dello specifico conto contestato, perché totalmente sostituito dal nuovo conto.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dall’avviso espresso dalla Procura regionale, che aveva preso atto di quanto evidenziato dalla presunta agente contabile e aveva concluso per l’improcedibilità del conto oggetto del contendere.

Il dato decisivo è costituito dall’integrale sostituzione del conto originariamente presentato: esso era stato prodotto dalla pretesa agente contabile sine titulo, non rivestendo costei la qualità di consegnataria dei titoli azionari. Il nuovo conto era stato viceversa depositato dal sindaco, nella specifica qualità di agente contabile consegnatario delle azioni.

Da qui la conseguenza processuale: venuto meno l’oggetto del giudizio per effetto della sostituzione del conto, il vaglio giurisdizionale deve ormai spostarsi sul nuovo conto, in luogo di quello precedentemente prodotto. La Corte dichiara pertanto improcedibile il giudizio riguardo al conto originario.

Le ulteriori questioni di merito concernenti il conto sostituito non sono definite: la Sezione precisa che esse andranno delibate nell’esaminare il nuovo conto. La pronuncia resta dunque di natura squisitamente processuale, senza alcun accertamento sul merito della gestione contabile contestata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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