Partecipazione comunale a GAL non lucrativo: parere positivo della Corte dei Conti (Corte dei Conti Sez. contr. Molise n. 128 del 30.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il parere previsto dall’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016 su un atto deliberativo di acquisizione di una partecipazione societaria si conclude con giudizio positivo quando l’operazione risponde al vincolo di scopo posto dall’art. 4 T.U.S.P., è sorretta da una motivazione adeguata su necessità e convenienza economica e non lede gli equilibri di bilancio dell’ente. La stretta necessarietà della partecipazione rispetto alle finalità istituzionali può essere ravvisata quando l’adesione a un Gruppo di Azione Locale consortile senza fini di lucro è lo strumento per accedere a fondi europei destinati allo sviluppo rurale, non diversamente ottenibili. La verifica sulla compatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato resta affidata alla sola Commissione europea, al giudice contabile spettando il controllo dell’avvenuto richiamo della normativa eurounitaria nell’atto. Resta fermo l’obbligo, per l’ente, di una istruttoria adeguata in ordine ai parametri dell’art. 5 T.U.S.P. prima di sottoporre gli atti alla Sezione.
Il Fatto
Un Comune ha aderito a una società consortile a responsabilità limitata qualificata come Gruppo di Azione Locale, mediante acquisizione di una quota del valore di cento euro e contestuale approvazione dello statuto sociale. L’operazione è stata motivata con la necessità di partecipare alla selezione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo e di accedere ai relativi fondi europei, non essendo possibile perseguire tali obiettivi in forma singola.
Il Comune ha trasmesso l’atto deliberativo alla competente Sezione regionale di controllo, ai fini dello scrutinio previsto dall’art. 5 T.U.S.P., come novellato dall’art. 11, comma 1, lettera a), numero 3), della legge n. 118/2022. Oggetto del parere è la conformità dell’atto ai commi 1 e 2 dell’art. 5 e agli artt. 4, 7 e 8 dello stesso testo unico, con riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla qualificazione della funzione, richiamando la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 16/SSRRCO/QMIG/2022, che ha escluso la riconducibilità sic et simpliciter del parere alle forme di controllo preventivo o successivo. L’esame cade su un atto già perfetto ed efficace, con un impedimento temporaneo all’esecuzione per sessanta giorni, in coerenza con il principio dell’art. 21-quater, comma 1, della legge n. 241/1990.
Sul perimetro applicativo la Corte richiama la deliberazione n. 19/2022/QMIG, che ha individuato nell’assunzione della qualità di socio il criterio distintivo degli atti soggetti a trasmissione. L’adesione mediante sottoscrizione della quota integra pertanto l’ipotesi di primigenia acquisizione di partecipazione, soggetta all’esame preliminare.
Nel merito, il giudizio ruota attorno al vincolo di scopo dell’art. 4 T.U.S.P., verificato alla luce della giurisprudenza amministrativa richiamata (Cons. Stato n. 578/2019 e n. 2929/2020). La Corte osserva che il comma 6 dello stesso articolo fa salva la possibilità di costituire società ed enti in attuazione della normativa europea sui Gruppi di Azione Locale: l’adesione è quindi finalizzata, nella sede consortile, ad attività che rientrano nel proprium teleologico istituzionale dell’ente, cioè lo sviluppo della comunità amministrata. Richiamando il legame di stretta necessarietà affermato dalla Corte cost. n. 86/2022 e il divieto dell’art. 4, comma 1, ribadito dalla Corte cost. n. 201/2022, la Sezione conclude per la coerenza dell’operazione con il parametro finalistico.
La verifica di sostenibilità finanziaria e convenienza economica si fonda sui bilanci del triennio chiusi senza perdite e sull’esiguo valore della quota, ritenuta inidonea a ledere gli equilibri di bilancio e congrua rispetto agli obiettivi perseguiti. Quanto agli aiuti di Stato, la Corte ricorda la competenza esclusiva della Commissione e il ruolo complementare del giudice nazionale (Corte di giustizia UE, causa C-590/14 P), limitandosi a constatare che la delibera richiama la normativa unionale e che l’adesione, per il limitato ambito territoriale, non incide sugli scambi tra Stati membri.
La Sezione esprime quindi parere positivo di sostanziale conformità dell’atto, invitando l’ente, pro futuro, a predisporre un’istruttoria adeguata secondo le indicazioni della propria deliberazione n. 73/2025/INPR.
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Nota della Redazione
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