Rito abbreviato contabile: la sentenza definitoria è provvedimento di merito (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 14 del 13.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza che definisce il giudizio di responsabilità amministrativa a seguito di ammissione al rito abbreviato è provvedimento di merito e non di rito. L’art. 130 c.g.c. configura una modalità di definizione alternativa del giudizio, coerente con la sua funzione deflattiva e con lo scopo di garantire l’incameramento certo e immediato di somme risarcitorie all’Erario. Il collegio, accertato il tempestivo e regolare versamento della somma determinata, definisce il giudizio con sentenza ai sensi del comma 8 e provvede sulle spese. La dichiarazione che nulla è più dovuto dal convenuto consegue al pagamento della percentuale della pretesa azionata fissata nel decreto di ammissione.
Il Fatto
La Procura regionale ha citato in giudizio alcuni soggetti, già condannati in sede penale, tra l’altro, per peculato ex art. 314 cod. pen., chiedendone la condanna al pagamento del danno all’immagine arrecato al Ministero dell’interno. La condanna era stata pronunciata in primo grado, confermata parzialmente in appello e divenuta definitiva a seguito della declaratoria di inammissibilità dei ricorsi da parte della Corte di Cassazione.
Due dei convenuti hanno chiesto al Pubblico Ministero il parere per la definizione con rito abbreviato ex art. 130 c.g.c., offrendo il pagamento di una percentuale della pretesa risarcitoria. Ottenuto il parere favorevole, hanno presentato istanza di ammissione in giudizio. La Sezione, con successivo decreto, ha accolto le richieste, determinato le somme dovute e fissato il termine perentorio di trenta giorni per il versamento, nonché l’udienza camerale per la verifica del pagamento. I convenuti hanno depositato la prova dei bonifici e l’attestazione dell’Amministrazione di avvenuto incasso.
La Motivazione della Corte
La questione giuridica affrontata attiene alla natura del provvedimento che chiude il giudizio di responsabilità a seguito di rito abbreviato. Il Collegio muove dalla lettera dell’art. 130 c.g.c., che al comma 1 descrive il rito come strumento alternativo a quello ordinario, con funzione deflattiva della giurisdizione contabile e con l’obiettivo di assicurare un incameramento certo e immediato di somme all’Erario.
Il comma 6 demanda al Collegio la deliberazione sulla richiesta, con motivazione sulla congruità della somma proposta in ragione della gravità della condotta e dell’entità del danno. Il comma 7 prevede che, in caso di accoglimento, il Collegio determini la somma dovuta e fissi un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il versamento, nonché l’udienza camerale nella quale, sentite le parti, accerta il tempestivo e regolare versamento in unica soluzione.
Il comma 8 stabilisce che il Collegio definisce il giudizio con sentenza, provvedendo sulle spese. Il comma 9 sancisce la non impugnabilità della sentenza pronunciata in primo grado. È su questa sequenza normativa che il Collegio fonda la qualificazione del provvedimento come di merito.
Nel caso concreto, i convenuti hanno provveduto al pagamento della somma fissata nel decreto di ammissione, come attestato dalla documentazione in atti. Sussistono dunque i presupposti per la definizione ai sensi del comma 8. Il Collegio richiama la giurisprudenza maggioritaria della stessa Sezione, citando Sez. giur. Lazio, sent. n. 368/2025, per affermare che il provvedimento definitorio integra una specifica modalità di definizione alternativa del giudizio, in linea con la lettera e le finalità della norma.
Il giudizio è pertanto definito con sentenza di merito, con declaratoria che nulla è più dovuto dai convenuti in relazione alla fattispecie di responsabilità amministrativa oggetto di citazione. Le spese del giudizio, da versare allo Stato ai sensi dell’art. 130, comma 8, c.g.c., sono poste a carico dei convenuti in parti uguali, da liquidare a cura della Segreteria con separata nota in calce.
Nota della Redazione
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