Assegno nucleo familiare al lungo soggiornante: disapplicata la regola della residenza dei familiari (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 15912 del 23.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’assegno per il nucleo familiare spetta al cittadino di paese terzo titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo anche quando i familiari risiedano all’estero. L’art. 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109/CE, come interpretato dalla Corte di Giustizia, ha effetto diretto e impone la parità di trattamento rispetto ai cittadini dello Stato membro, per i quali la residenza dei familiari nel territorio nazionale non è condizione per l’erogazione della prestazione. Ne consegue la disapplicazione dell’art. 2, comma 6-bis, della legge n. 153/1988, nella formulazione vigente ratione temporis, laddove subordina a tale condizione il diritto al beneficio. Non rileva la qualificazione della prestazione come assistenziale o previdenziale, rientrando l’assegno per il nucleo familiare tra le prestazioni familiari di cui all’art. 3, paragrafo 1, lettera z), del regolamento CE n. 883/2004.
Il Fatto
Un cittadino di nazionalità pakistana, titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo per motivi di lavoro in Italia, proponeva ricorso ai sensi dell’art. 702-bis c.p.c. per ottenere la condanna dell’INPS al pagamento degli assegni per il nucleo familiare, che l’Istituto gli aveva negato. La domanda era volta ad accertare la natura discriminatoria della condotta amministrativa, fondata sulla circostanza che coniuge e figli del richiedente risiedevano all’estero. La Corte d’appello di Firenze, confermando la sentenza di primo grado, accoglieva la domanda; l’INPS proponeva quindi ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione esamina il motivo con cui l’INPS deduceva la violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 2, comma 6-bis, del d.l. n. 69/1988, convertito con modificazioni in legge n. 153/1988, degli artt. 43 e 44 del d.lgs. n. 286/1998, dell’art. 12 della direttiva 2011/98/UE e dell’art. 11, paragrafo 2, della direttiva 2003/109/CE, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente qualificato l’assegno come prestazione assistenziale rientrante nei settori della sicurezza sociale definiti dal regolamento n. 883/2004.
I giudici di legittimità ritengono il ricorso infondato, richiamando il proprio consolidato orientamento, espresso anche dalle recenti sentenze del 2025, secondo cui la normativa nazionale che esclude dal nucleo familiare del lavoratore straniero lungo soggiornante il coniuge e i figli residenti all’estero ha carattere discriminatorio, perché riserva al cittadino italiano un trattamento più favorevole. Si conferma che l’art. 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109/CE, che sancisce la parità di trattamento per i cittadini di paesi terzi nel settore della sicurezza sociale, ha efficacia diretta nell’ordinamento interno, essendo la norma chiara, precisa e incondizionata, e che lo Stato italiano non si è avvalso della facoltà di deroga consentita dal paragrafo 2 della stessa disposizione.
La Corte ribadisce che, come già affermato con l’ordinanza n. 33016/2022, l’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare in favore dei cittadini stranieri soggiornanti di lungo periodo non è subordinata alla residenza in Italia dei familiari. Tale condizione, prevista dall’art. 2, comma 6-bis, della legge n. 153/1988, è incompatibile con il diritto dell’Unione e deve essere pertanto disapplicata dal giudice nazionale, senza che rilevi la mancata declaratoria di incostituzionalità della norma da parte della Corte costituzionale. Quest’ultima, con la sentenza n. 67/2022, ha infatti dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale, proprio perché il giudice è tenuto a disapplicare la disposizione interna contrastante con la direttiva dotata di effetto diretto. Il motivo, quindi, è rigettato e la decisione impugnata risulta corretta nella parte in cui ha accertato la natura discriminatoria della condotta dell’Istituto e ne ha disposto la condanna al pagamento della prestazione.
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Nota della Redazione
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