Criteri di priorità per contributi alluvionali e onere dell’ordinanza di sgombero (TAR Marche n. 510 del 14.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di contributi destinati a soggetti privati danneggiati da eventi alluvionali, la condizione di priorità per l’inutilizzo dell’immobile presuppone l’emanazione di una formale ordinanza di inagibilità, sgombero o inutilizzo da parte dell’autorità competente. Detta condizione non è surrogabile dalla dimostrazione dei danni subiti né dall’effettiva impossibilità di utilizzo dei locali. In assenza del provvedimento, il richiedente è collocato in graduatoria sulla base del solo indice di utilizzo, con conseguente pretermissione rispetto ai titolari della priorità. Il riparto delle posizioni in graduatoria consegue così all’applicazione rigorosa dei criteri fissati dalla disciplina regionale, senza margini di equipollenza probatoria.

Il Fatto

La società ricorrente ha presentato domanda di ammissione ai contributi previsti dalla Regione Marche per i danni conseguenti agli eventi alluvionali del marzo 2011, avendo subito l’evacuazione dei locali destinati all’attività produttiva e la sospensione dell’attività lavorativa. L’amministrazione regionale ha inserito l’istanza in graduatoria, ma in posizione tale da non consentire l’accesso al contributo, per esaurimento delle risorse stanziate.

La società ha quindi impugnato il decreto dirigenziale di approvazione della graduatoria e la nota dirigenziale successiva, chiedendo il riconoscimento della priorità per inutilizzo dell’immobile e la collocazione al settimo posto. Deduce eccesso di potere per difetto di motivazione, travisamento del fatto e violazione della D.G.R. n. 811/2014, sostenendo che il requisito dell’inutilizzo non richiederebbe un’ordinanza formale, potendo risultare dai danni documentati.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce preliminarmente il contenuto della D.G.R. n. 811/2014, che articola la graduatoria su due criteri: il primo collega la priorità agli immobili destinati ad attività produttive e commerciali per i quali sia stata emanata una formale ordinanza di inagibilità, sgombero o inutilizzo; il secondo si fonda sull’indice di utilizzo, dato dal rapporto tra occupanti giornalieri e superficie utile.

Dalla graduatoria impugnata emerge che i primi sei beneficiari sono muniti del titolo formale e, godendo di pari priorità, sono ordinati tra loro secondo l’indice di utilizzo. Tutti gli altri richiedenti, privi del provvedimento, sono invece collocati in base al solo secondo criterio.

La ricorrente, non destinataria di alcuna ordinanza di inagibilità, sgombero o inutilizzo, versava nella medesima condizione degli altri soggetti privi di priorità ed è stata correttamente collocata al novantaduesimo posto in ragione del proprio indice di utilizzo. La dichiarazione del Comune di non aver adottato provvedimenti di sgombero non incide sui criteri regionali, né consente di ritenerli superati.

Il Collegio respinge anche la tesi secondo cui il requisito sarebbe dimostrabile attraverso i danni documentati: la fattispecie premiale è tipizzata dalla delibera e non ammette equipollenti. Quanto alla richiesta istruttoria riferita alle posizioni delle altre imprese, il Tribunale la ritiene inammissibile, per difetto di censure sulla disparità di trattamento e per il carattere esplorativo dell’istanza, non collegata ai motivi di ricorso.

Il ricorso è pertanto respinto, con condanna della ricorrente alle spese di lite in favore della Regione e della controinteressata costituita.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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