Anonimato non estensibile alla prova pratica concorsuale con contatto diretto (TAR Lombardia n. 3349 del 21.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La regola dell’anonimato, posta a garanzia del generale principio di imparzialità, è estensibile alle prove pratiche dei concorsi soltanto laddove le stesse consistano in toto nella redazione di un elaborato scritto. Essa non opera, invece, nei casi in cui la prova, pur contenendo qualche elemento scritto, si svolga con modalità implicanti un contatto diretto e immediato del candidato o del contenuto della prova con la commissione. Tale contatto rende inevitabile la previa identificazione dell’esaminando e materialmente impossibile il rispetto dell’anonimato. Ne consegue l’illegittimità del provvedimento che annulli la prova pratica per asserita violazione del segreto, e l’obbligo dell’amministrazione di attribuire alla parte vittoriosa tutti i vantaggi derivanti dal superamento del concorso.
Il Fatto
La ricorrente ha partecipato al concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, indetto ai sensi dell’art. 3, comma 7, del d.m. 26 ottobre 2023, n. 205, per la classe di concorso A050 — Scienze naturali, chimiche e biologiche. Con verbale n. 61 del 10.09.2024 la sottocommissione giudicatrice ha annullato la sua prova pratica, sostenendo che la candidata non avrebbe garantito l’anonimato per non avere sigillato la busta contenente i dati personali.
La ricorrente ha impugnato il verbale e il bando davanti al TAR Lombardia, estendendo poi l’impugnazione alla graduatoria di merito. In sede cautelare, con ordinanza n. 217 del 2025, la Sezione ha accolto la domanda, ordinando la rivalutazione della prova e l’inserimento con riserva in graduatoria. L’amministrazione ha quindi attribuito alla prova il punteggio di 81, collocando la candidata con riserva. La ricorrente ha ulteriormente impugnato il provvedimento di inserimento con riserva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto un profilo preliminare, relativo alla persistenza dell’interesse al ricorso. L’inserimento con riserva, anche quando il concorrente risulti vincitore, costituisce provvedimento cautelare che non fa venir meno l’interesse alla decisione di merito, poiché quell’ammissione resta subordinata alla verifica della fondatezza delle ragioni azionate.
Nel merito, il Tribunale richiama il consolidato orientamento, anche della Sezione, secondo cui la regola dell’anonimato è estensibile alle prove pratiche solo quando queste si traducano integralmente nella redazione di un elaborato scritto. Nel caso di specie, l’allegato A al d.m. n. 205/2023 prevede per la classe A050 una prova consistente in un’esperienza di laboratorio, seguita dalla redazione di una sintetica relazione. La prova si sviluppa dunque in due fasi e non si sostanzia in una mera prova scritta.
La Corte sottolinea che la relazione finale costituisce il momento conclusivo di una attività che implica un contatto diretto del candidato e del contenuto della prova con la commissione. Tale contatto rende inevitabile la previa identificazione dell’esaminando e impossibile il rispetto del segreto. A conferma, richiama il parere del Cons. Stato, Sez. I, n. 1663 del 2021 e la giurisprudenza amministrativa conforme.
Risulta pertanto fondata la censura sulla non operatività del principio di anonimato, con assorbimento degli ulteriori profili. L’amministrazione, non avendo allegato ragioni contrarie, non offre argomenti per discostarsi dalle conclusioni cautelari. Dall’annullamento degli atti consegue l’obbligo di attribuire alla ricorrente tutti i vantaggi derivanti dal superamento del concorso, resi definitivi dallo scioglimento positivo della riserva.
I secondi motivi aggiunti, con cui si impugna l’inserimento con riserva, sono invece inammissibili per difetto di interesse: l’amministrazione si è limitata a eseguire l’ordinanza cautelare, inserendo la candidata con riserva durante il tempo necessario alla decisione sul ricorso.
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Nota della Redazione
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