Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sull’assegnazione della Carta docente (TAR Veneto n. 1314 del 16.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, proposto ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., è ammissibile quando la sentenza del giudice del lavoro, recante condanna dell’Amministrazione al riconoscimento del diritto all’assegnazione della Carta elettronica del docente, sia passata in giudicato e sia stata notificata presso il domicilio digitale dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 479 cod. proc. civ.. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per le esecuzioni forzate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo giudiziale nel termine di sessanta giorni. La mancanza di disponibilità di cassa o l’esaurimento dei fondi di bilancio non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato. Il Commissario ad acta, ove nominato, deve porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.

Il Fatto

La parte ricorrente, docente con rapporto di lavoro a tempo determinato, agisce in ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza resa dal Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per complessive tre annualità, e aveva condannato il Ministero al pagamento di € 1.500,00 mediante il sistema della Carta elettronica.

Notificata la sentenza presso il domicilio digitale dell’Amministrazione, la parte ricorrente lamenta l’inutile decorso del termine di 120 giorni e la mancata spontanea esecuzione del capo condannatorio concernente il rilascio della Carta. Chiede pertanto l’attivazione della stessa con l’accredito della somma liquidata, nonché la nomina di un Commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. Il Ministero, regolarmente intimato, non si costituisce in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il TAR Veneto accoglie il ricorso muovendo dalla disposizione dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che consente l’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della Pubblica Amministrazione di conformarsi al giudicato per quanto riguarda il caso deciso.

Il Collegio verifica anzitutto la ritualità della notificazione del titolo esecutivo presso il domicilio digitale dell’Amministrazione, richiamando l’art. 479 cod. proc. civ., come novellato dall’art. 3, comma 34, lett. e), del d.lgs. n. 149/2022, in forza del quale le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva.

Accertato il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997, e acquisito il certificato ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ. attestante il passaggio in giudicato, il TAR dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo giudiziale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, attivando la Carta elettronica e versandovi l’importo oggetto del capo condannatorio.

In accoglimento della domanda, il Collegio nomina sin d’ora, per il caso di perdurante inerzia, quale Commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega ad altro Dirigente e con termine ulteriore di sessanta giorni. Il Commissario dovrà provvedere all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi apposito stanziamento, e all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento.

Il TAR precisa che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo l’organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento. Trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si dà luogo ad alcun compenso. Le spese seguono la soccombenza, con clausola di distrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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