Contributi gestione commercianti esclusi i redditi da mera partecipazione a s.r.l. (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 7267 del 18.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il lavoratore autonomo iscritto alla gestione previdenziale dei commercianti, in quanto svolge un’attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti della tutela obbligatoria, deve includere nella base imponibile sulla quale calcolare i contributi la totalità dei redditi d’impresa come definiti dalla disciplina fiscale, cioè quelli che derivano dall’esercizio di attività imprenditoriale ai sensi dell’art. 55 del d.P.R. n. 917 del 1986. Restano esclusi i redditi di capitale, quali gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali senza prestazione di attività lavorativa, riconducibili all’art. 44, lett. e, del d.P.R. n. 917 del 1986. Ne consegue che tali utili non concorrono a costituire la base imponibile contributiva, poiché la normativa previdenziale richiama la nozione fiscale di reddito d’impresa e non quella di reddito complessivo.
Il Fatto
Un agente di commercio, iscritto alla gestione commercianti e socio di una s.r.l. nella misura del 33,34%, riceveva dall’INPS un avviso di addebito per contributi IVS relativi agli anni 2005-2008, calcolati anche sui redditi derivanti dalla partecipazione alla società di capitali. L’iscritto proponeva opposizione ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 46/1999 davanti al Tribunale di Pistoia, sostenendo che i redditi da partecipazione non fossero computabili nella base imponibile e di non aver svolto attività lavorativa abituale e prevalente presso la società.
Il Tribunale respingeva il ricorso. Nelle more del giudizio l’opponente decedeva e il giudizio era proseguito dalla sua unica erede. La Corte d’Appello di Firenze, con la sentenza n. 152/2019, accoglieva il gravame e dichiarava l’inesistenza del credito contributivo. L’INPS ricorreva per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 3-bis della legge n. 438/1992, di conversione del d.l. n. 384/1992, e della legge n. 233/1990.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione della determinazione della base imponibile contributiva dei lavoratori autonomi iscritti alla gestione commercianti. L’INPS sosteneva che nella base andassero ricompresi anche i redditi percepiti in qualità di socio di società di capitali, a prescindere dall’attività lavorativa prestata in favore della società.
La Corte richiama la propria giurisprudenza consolidata e vi dà continuità. Il principio affermato è che la normativa previdenziale individua come base imponibile la totalità dei redditi d’impresa così come definita dalla disciplina fiscale. Il rinvio alle norme tributarie impone di distinguere i redditi d’impresa dai redditi di capitale: i primi, ai sensi dell’art. 55 del d.P.R. n. 917 del 1986, derivano dall’esercizio di attività imprenditoriale; i secondi, ai sensi dell’art. 44, lett. e, del d.P.R. n. 917 del 1986, ricomprendono gli utili da partecipazione alle società di capitali.
Il Collegio valorizza la ricostruzione della genesi del sistema normativo operata da un recente arresto, ricordando che l’art. 3-bis del d.l. n. 384/1992 ha rapportato, dall’anno 1993, l’ammontare del contributo alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF. La formula della “totalità” ha ampliato la base imponibile rispetto alla sola attività che dà titolo all’iscrizione, ma non ha mutato la qualificazione fiscale dei redditi rilevanti.
Poiché gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, sono redditi di capitale, essi non concorrono a costituire la base imponibile contributiva. La Corte richiama in tal senso le proprie pronunce n. 21540 del 2019, n. 18892 del 2023, n. 805 del 2021 e n. 22901 del 2024, richiamando anche i principi affermati dalla Corte costituzionale n. 354 del 2001 e il diverso regime dei soci di società di persone.
Nella fattispecie è incontroverso che i redditi in contestazione derivino da mera partecipazione agli utili di una società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa. Il ricorso dell’INPS è dunque rigettato. Le spese del giudizio di legittimità sono compensate, perché al momento del deposito del ricorso l’orientamento della giurisprudenza di legittimità non era ancora consolidato. La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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