Licenziamento per giustificato motivo oggettivo: onere del datore di lavoro di provare l’impossibilità di repêchage (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 9669 del 15.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato per sopravvenuta impossibilità della prestazione lavorativa derivante dal ritiro del tesserino di accesso a una zona aeroportuale, il datore di lavoro, qualora l’impedimento non sia a lui addebitabile, è tenuto a provare l’impossibilità di adibire il lavoratore a mansioni diverse, anche equivalenti, ovvero in luoghi di lavoro non necessitanti del tesserino, nell’ambito dei propri poteri organizzativi. Tale onere probatorio è escluso solo quando l’impedimento sia imputabile al lavoratore per dolo o colpa. Il giudice di merito, nel valutare la legittimità del recesso, deve considerare non solo l’atto terminale del ritiro del tesserino, ma anche il procedimento amministrativo che lo ha determinato e l’eventuale provvedimento giurisdizionale che abbia escluso condotte illecite a fondamento dello stesso.
Il Fatto
A seguito di una denuncia per furto, la Direzione Aeroportuale disponeva il ritiro del tesserino di accesso all’area di lavoro del dipendente, rendendo temporaneamente impossibile la prestazione lavorativa. Dopo un primo licenziamento, dichiarato illegittimo con reintegrazione, il datore di lavoro intimava un nuovo licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
La Corte d’appello riteneva legittimo il recesso, considerando la prolungata impossibilità della prestazione e l’imprevedibilità del rilascio del tesserino. Il lavoratore ricorreva in cassazione deducendo l’omesso esame dell’obbligo di repêchage e la violazione dei principi in materia di impossibilità sopravvenuta.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, esaminati congiuntamente i motivi, li ha ritenuti fondati. Il principio applicabile prevede che, in caso di ritiro del tesserino, il licenziamento sia legittimo solo se il datore di lavoro provi l’impossibilità di impiegare il lavoratore in mansioni o luoghi non necessitanti del tesserino. Tale prova è richiesta salvo che l’impedimento sia imputabile al lavoratore per dolo o colpa.
La Corte territoriale si era soffermata esclusivamente sul fatto oggettivo del ritiro del tesserino, senza valutare le ragioni a fondamento del provvedimento amministrativo. La cassazione evidenzia come il ritiro fosse stato disposto per ragioni cautelari derivanti da supposti comportamenti illeciti, poi esclusi dal giudice con la pronuncia di reintegrazione.
La Corte d’appello non aveva considerato il provvedimento giurisdizionale che aveva annullato il primo licenziamento, né aveva valutato la dedotta possibilità di adibire il lavoratore a mansioni al di fuori dell’area aeroportuale. La situazione è stata erroneamente parificata a quella dello stato di detenzione, in cui l’impedimento è totale e non superabile con l’esercizio dei poteri organizzativi.
La società, inoltre, non ha dimostrato di non poter utilizzare la prestazione in attività non necessitanti del tesserino, né ha fornito elementi sull’esito delle richieste per il rilascio del documento. Il ricorso è stato accolto, con cassazione e rinvio alla Corte d’appello per l’accertamento dell’adempimento dell’obbligo di repêchage.
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Nota della Redazione
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