Contributi condominiali: contestazioni sulle spese solo con impugnazione della delibera (Cass. civ. Sez. II n. 2460 del 02.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali in base al rendiconto e allo stato di ripartizione approvati dall’assemblea, il giudice può sindacare sia la nullità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell’ingiunzione, sia l’annullabilità della stessa, purché quest’ultima sia dedotta mediante apposita domanda riconvenzionale. È invece inammissibile, e rilevabile d’ufficio, l’eccezione con cui l’opponente deduca soltanto vizi comportanti l’annullabilità della delibera senza chiederne la pronuncia di annullamento. Non assumono rilievo le contestazioni mosse dal condomino intimato sulla consistenza probatoria dei documenti giustificativi delle spese rendicontate, dovendo gli stessi essere controllati in sede di approvazione e di eventuale impugnazione del bilancio.
Il Fatto
Una condomina riceve decreto ingiuntivo e atto di precetto per il pagamento della propria quota di contributi condominiali, risultante dal bilancio consuntivo della gestione ordinaria. Propone opposizione, contestando la ripartizione della spesa e la documentazione contabile posta a base del riparto. Il Giudice di pace respinge entrambe le opposizioni. Il Tribunale, in sede di appello riunito, conferma il rigetto: la condomina avrebbe dovuto impugnare la delibera assembleare di ripartizione con apposita azione di annullamento, anche in via riconvenzionale, senza limitarsi a eccepirne l’invalidità.
Avverso la sentenza del Tribunale la condomina propone ricorso per cassazione, articolato in due motivi, incentrati sulla violazione delle norme in materia di ripartizione delle spese condominiali e sull’omessa pronuncia in ordine alle richieste istruttorie e alla domanda di responsabilità processuale aggravata.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce il titolo del credito azionato in sede monitoria. Il condominio, nel giudizio di opposizione, assolve all’onere probatorio con la produzione del verbale assembleare di approvazione delle spese e dei relativi documenti, secondo il principio già affermato da Cass. n. 15696 del 2020. La delibera assembleare di approvazione della spesa è titolo sufficiente del credito: non solo legittima la concessione del decreto, ma fonda la condanna del condomino nel giudizio a cognizione piena, il cui ambito resta circoscritto alla verifica della perdurante esistenza della deliberazione di approvazione e ripartizione.
Dall’approvazione del rendiconto annuale discende, per la vincolatività tipica dell’atto collegiale sancita dall’art. 1137, primo comma, cod. civ., l’insorgenza dell’obbligo di ciascun condomino di contribuire alle spese ordinarie, con la relativa prova (Cass. n. 11981 del 1992). Su questa base la Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 9839 del 2021: nel giudizio di opposizione il giudice può sindacare la nullità della delibera, dedotta o rilevata d’ufficio, e la sua annullabilità, ma solo se quest’ultima sia fatta valere mediante apposita domanda riconvenzionale ex art. 1137, secondo comma, cod. civ. Ne deriva l’inammissibilità, rilevabile d’ufficio, dell’eccezione che prospetti soltanto vizi di annullabilità senza chiederne l’annullamento.
La ricorrente sostiene che la spesa per un intervento di manutenzione fosse stata inclusa indebitamente tra le voci di uscita e ripartita in modo erroneo. La Corte osserva che tali vizi, in quanto riferiti a un’errata ripartizione in concreto e non a una modifica dei criteri legali di riparto per il futuro, danno luogo al più ad annullabilità della delibera e non potevano essere sindacati dal giudice in mancanza di domanda riconvenzionale di annullamento, né in sede di opposizione a precetto fondata sullo stesso titolo (Cass. n. 9205 del 2001). Il titolo del credito era la delibera assembleare di approvazione del rendiconto, non la fattura commerciale sulla cui falsità la ricorrente insiste: le contestazioni andavano rivolte alla delibera, non al documento giustificativo.
Quanto al secondo motivo, relativo all’omessa pronuncia sulle richieste istruttorie e sulla domanda di lite temeraria, la Corte rileva che la sentenza impugnata ha motivato l’infondatezza dell’appello con le argomentazioni già svolte e che, visti i limiti del thema decidendum, le deduzioni istruttorie sulla documentazione delle spese erano prive di decisività. Il rigetto dell’opposizione esclude il presupposto della totale soccombenza della controparte richiesto per la condanna ex art. 96 cod. proc. civ.
La Corte rigetta il ricorso. Poiché la definizione anticipata ex art. 380-bis cod. proc. civ. è avvenuta in conformità alla proposta del Consigliere delegato, la Corte applica il terzo e il quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ.: l’integrale conformità dell’esito alla proposta costituisce indice di colpa grave della condotta processuale, con condanna della ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore del controricorrente e di una somma in favore della cassa delle ammende, oltre all’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Nota della Redazione
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