Sentenza di patteggiamento come indizio ostativo all’esdebitazione (Cass. civ. Sez. I n. 2459 del 02.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di esdebitazione, la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti non costituisce accertamento insindacabile dei fatti-reato presupposti nel giudizio civile, ma può essere utilizzata dal giudice come elemento di valutazione nel contesto degli altri elementi acquisiti. Il diniego del beneficio può fondarsi, ai sensi dell’art. 142, primo comma, n. 5, l. fall., sulle condotte distrattive penalmente contestate, emergenti dalla relazione del curatore. È inammissibile il motivo di ricorso che, senza criticare la ratio della decisione impugnata, solleciti un nuovo apprezzamento delle risultanze istruttorie, sindacabile nei ristretti termini dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

Il Fatto

La Corte d’appello di Torino, con decreto del 6.5.2022, ha respinto il reclamo proposto dal titolare di un’impresa individuale, il cui fallimento era stato chiuso il 30.9.2020, avverso il provvedimento del Tribunale di Asti che aveva rigettato la sua istanza di esdebitazione.

Il giudice del merito, pur non condividendo la tesi del primo giudice secondo cui il beneficio non poteva essere concesso per il solo fatto che il reclamante era stato sottoposto a un procedimento penale per varie imputazioni di bancarotta fraudolenta, conclusosi con una sentenza di patteggiamento, ha ritenuto che tale sentenza potesse essere utilizzata come elemento di valutazione, unitamente ad altri elementi convergenti, ai sensi del n. 5 dell’art. 142 l. fall. Il decreto è stato impugnato con ricorso per cassazione, cui l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente ha lamentato violazione e falsa applicazione dell’art. 445, comma 1 bis, cod. proc. pen., sostenendo che la sentenza di applicazione della pena su richiesta non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi, potendo tutt’al più valere come utile indizio anche ai fini dell’esdebitazione.

La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile in ogni sua articolazione. Quanto alla prima censura, il ricorrente non ha mosso alcuna critica alla ratio sottesa al rigetto del reclamo, con cui la corte del merito aveva espressamente escluso che la sentenza di patteggiamento potesse costituire accertamento insindacabile dei fatti-reato presupposti nel giudizio civile. Anzi, la censura sembra condividere tale impostazione, là dove sostiene che la sentenza può valere come utile indizio: il giudice del reclamo ha per l’appunto affermato che la sentenza in questione può essere utilizzata come elemento di valutazione nel contesto degli altri elementi da considerare.

La seconda censura è risultata volta a ottenere un nuovo apprezzamento delle risultanze istruttorie, diverso da quello compiuto dal giudice del merito, sindacabile in sede di legittimità solo nei ristretti termini dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per come costantemente interpretato da questa Corte a partire da Cass. S.U. n. 8053/2014.

La terza censura, infine, è risultata rivolta contro una mera osservazione del giudice del reclamo, non costituente autonomo capo della decisione suscettibile di passare in giudicato. La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 7.500 per compensi e in euro 200,00 per esborsi, oltre agli accessori di legge, dando atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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