La superficie imponibile TARI si determina con la decurtazione dell’80% della superficie catastale (Cass. civ. Sez. 5 n. 9132 del 11.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di TARI, il giudice tributario, ove ritenga l’atto impositivo invalido per vizi sostanziali e non meramente formali, non può limitarsi ad annullarlo, ma deve esaminare nel merito la pretesa e ricondurla alla corretta misura, entro i limiti dei petita delle parti. La verifica dell’adeguatezza della motivazione dell’avviso di accertamento in rettifica va condotta secondo la disciplina dell’art. 1, comma 162, della legge n. 296/2006, senza che trovi applicazione il regime di nullità di cui all’art. 21-septies della legge n. 241/1990. Ai fini della determinazione della superficie imponibile, ove il regolamento comunale disponga che, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, la superficie assoggettabile al tributo sia pari all’80% di quella catastale, la maggiore superficie accertata deve essere individuata all’esito di tale decurtazione, essendo onere del giudice di merito specificare se la consistenza sia stata computata al netto o al lordo della riduzione.
Il Fatto
La società contribuente impugnava un avviso di accertamento emesso dal gestore del servizio rifiuti per conto del Comune, relativo alla TARI per gli anni dal 2010 al 2014, per una maggiore superficie imponibile di un locale commerciale rispetto a quella dichiarata. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso, ma in appello il giudice di secondo grado rettificava l’atto impositivo, commisurando il tributo alla superficie risultante dalla visura catastale, superiore a quella dichiarata.
La società proponeva ricorso per cassazione, deducendo plurimi motivi con i quali contestava, tra l’altro, l’utilizzabilità della visura prodotta solo in appello, il difetto di motivazione dell’avviso e i criteri di determinazione della superficie imponibile. Il gestore del servizio resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rigettato i primi cinque motivi di ricorso. Quanto alla produzione documentale in appello, ha richiamato l’art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, che consente alla parte di produrre prove documentali anche preesistenti al giudizio di primo grado, pure in caso di contumacia, sicché il giudice di appello ha correttamente valorizzato la visura catastale. In relazione alla natura del processo tributario, ha precisato che esso è di “impugnazione-merito”, essendo diretto a una decisione sostitutiva dell’accertamento, con la conseguenza che il giudice, in caso di invalidità sostanziale, deve rideterminare la corretta misura della pretesa.
Ha poi escluso l’applicabilità del regime di nullità di cui all’art. 21-septies della legge n. 241/1990 agli atti tributari, configurandosi per essi una categoria unitaria di invalidità-annullabilità, con onere di tempestiva impugnazione nel termine decadenziale. Quanto alla motivazione dell’avviso, ha ritenuto sufficiente, ai sensi dell’art. 1, comma 162, della legge n. 296/2006, l’indicazione della maggiore superficie accertata e della tariffa applicata, senza necessità di specificare le fonti probatorie.
La Corte ha invece accolto il sesto e il settimo motivo, concernenti i criteri di determinazione della superficie imponibile. Il giudice di appello aveva desunto la consistenza direttamente dalla visura catastale, ma il regolamento comunale dispone che, per le unità a destinazione ordinaria, la superficie assoggettabile al tributo sia pari all’80% della superficie catastale determinata secondo i criteri del d.P.R. n. 138/1998. La sentenza impugnata non aveva specificato se tale consistenza fosse stata computata al netto o al lordo della decurtazione, rendendo incerto il conteggio del quantum dovuto.
La Corte ha cassato la sentenza in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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