Fideiussore amministratore non liberato ex art. 1956 c.c. (Cass. civ. Sez. I n. 3989 del 17.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nella fideiussione, la mancata richiesta di autorizzazione prevista dall’art. 1956 c.c. non configura violazione contrattuale liberatoria ove la conoscenza delle difficoltà economiche del debitore principale sia comune o possa presumersi tale. Tale presunzione ricorre quando il fideiussore abbia ricoperto la qualità di amministratore della società debitrice. La clausola di deroga all’art. 1957 c.c. non è di per sé vessatoria e non richiede specifica approvazione scritta ex art. 1341 c.c., essendo rispettato l’obbligo del richiamo numerico non cumulativo. La nullità per clausole riproduttive del modello ABI sanzionato da Banca d’Italia è rilevabile d’ufficio, ma solo se i presupposti di fatto risultino acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni, restando esclusa l’ammissione di nuove prove. Il provvedimento di Banca d’Italia ha natura di atto amministrativo accertativo, non normativo, e appartiene alla sfera del fatto, non del diritto.

Il Fatto

Un fideiussore si era opposto al decreto ingiuntivo con cui il Tribunale gli aveva intimato il pagamento di una rilevante somma in favore di una banca, quale garante di una società debitrice principale in relazione a un contratto di mutuo chirografario. Tra le eccezioni proposte figuravano la nullità della notifica, l’invalidità dell’estratto conto, la nullità della fideiussione per sproporzione ex art. 1938 c.c., la violazione dell’art. 1956 c.c. e la vessatorietà di numerose clausole, tra cui quella di deroga all’art. 1957 c.c.

Il Tribunale aveva revocato il decreto e rideterminato la somma dovuta. La Corte di appello aveva rigettato il gravame. Il fideiussore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, incentrati rispettivamente sulla violazione dell’art. 1956 c.c. e sulla violazione degli artt. 1341, 1421 e 1957 c.c., nonché dei principi in materia di concorrenza e mercato.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è inammissibile perché non si confronta con la ratio della decisione impugnata. La Corte di merito aveva accertato che il ricorrente era stato amministratore della società garantita negli anni rilevanti, e la censura si fondava invece sulla sola qualità di socio, dato non decisivo.

Il Collegio enuncia il principio per cui la mancata richiesta di autorizzazione ex art. 1956 c.c. non determina la liberazione del garante se la conoscenza delle difficoltà economiche del debitore principale è comune o può presumersi tale. Ciò accade in particolare quando il fideiussore abbia ricoperto la qualità di amministratore della società debitrice. La regola invocata dal ricorrente, secondo cui il fideiussore non consenziente va liberato in caso di peggioramento successivo delle condizioni patrimoniali del debitore, resta quindi disinnescata in concreto dalla qualità rivestita. Richiama sul punto Cass. n. 20713/2023 e Cass. n. 3761/2006.

Il secondo motivo è infondato. Quanto alla mancata specifica approvazione della rinuncia alla decadenza, la clausola di deroga all’art. 1957 c.c. non è vessatoria, come già affermato da Cass. n. 2034/1974 e Cass. n. 9245/2007. In tema di condizioni generali, l’obbligo di specifica approvazione scritta ex art. 1341 c.c. è rispettato anche con il richiamo numerico a clausole, purché non cumulativo, salvo diversa indicazione del contenuto o forma scritta prevista per legge (Cass. n. 4126/2024).

Sulla nullità derivante dall’intesa restrittiva accertata da Banca d’Italia, la Corte ribadisce che la nullità è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, a condizione che i presupposti di fatto siano acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni, senza ammissione di nuove prove (Cass. n. 4867/2024). Il provvedimento di Banca d’Italia non ha carattere normativo, ma natura di atto amministrativo accertativo dell’intesa, non vincolante per il giudice, che può ammettere prova contraria (Cass. n. 13846/2019; Cass. n. 23655/2021; Cass. n. 18176/2019). Esso appartiene alla sfera del fatto e deve essere comprovato dall’interessato.

Il ricorso è dunque rigettato, con attestazione dei presupposti processuali per il versamento del contributo unificato, e senza pronuncia sulle spese in mancanza di attività difensiva della parte intimata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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