Contributi consortili: prova del beneficio fondiario e limiti del giudicato interno (Cass. civ. Sez. V n. 22224 del 01.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contributi di bonifica, la presunzione di beneficio fondiario discendente dall’inclusione del bene nel perimetro di contribuenza può essere superata dal contribuente solo con una prova idonea a dimostrare l’assenza di benefici. L’ordinanza n. 10393/2022 ha lasciato impregiudicata la determinazione del tributo. Una volta accertato che il fondo riceve un beneficio, sia pure minimo, non è più sindacabile in sede di rinvio la misura del contributo, coperta dal giudicato interno formatosi per effetto del rigetto del motivo concernente il piano di classifica. Il giudizio di legittimità non può quindi riconsiderare i criteri di quantificazione posti dal piano di classifica vigente, né quelli del piano approvato in itinere.
Il Fatto
Con avviso di pagamento notificato nel 2017, un Consorzio di bonifica ha richiesto a una società la spettanza dei contributi consortili per l’anno 2017, in relazione al fondo su cui sorge l’opificio industriale, situato nel centro storico di un comune e in un’area urbanizzata priva di canalizzazioni realizzate o gestite dal Consorzio.
La società ha impugnato la pretesa. Dopo alterne vicende, la Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, disponendo il rinvio. Nel giudizio di rinvio il giudice ha accolto l’appello del Consorzio, ritenendo che il contribuente non avesse fornito prova sufficiente ed idonea a superare la presunzione di beneficio. Avverso tale pronuncia la società ha proposto un secondo ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui il Consorzio ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente deduce l’omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., sostenendo che il giudice del rinvio non avrebbe considerato le contestazioni specifiche sul beneficio fondiario. La Corte ritiene la censura infondata: le questioni poste, determinate anche dalla pronuncia rescindente, sono state esaminate seguendo il percorso argomentativo della consulenza di parte e la diversa considerazione del beneficio nei due piani di classifica.
Il giudice del rinvio ha rilevato che la consulenza della contribuente, letta nel suo complesso, non esclude in modo assoluto la presenza di benefici, ma piuttosto sostiene che il tributo sarebbe eccessivo rispetto al beneficio effettivo. Anche nel nuovo piano in itinere il fondo risulta ricompreso, il che induce comunque ad affermare un beneficio ricevuto nell’annualità in questione.
Il Collegio osserva inoltre che il riferimento alla pericolosità bassa e al rischio moderato per le frane, nonché l’assenza di pericolosità e rischio idraulico, non sono idonei a implicare l’assenza di beneficio. Tali rischi risultano verificati alla attualità anche in ragione delle opere presenti nel territorio, sicché costituiscono un indizio equivoco, che può fondare la prova del beneficio ricevuto. L’abbassamento e l’annullamento di pericolosità e rischi derivano proprio dalle opere e dalle attività manutentive del Consorzio.
Con il secondo motivo la ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 d.lgs. n. 546/1992, dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4) e n. 5), c.p.c., lamentando che il giudice del rinvio, pur accertata la scarsità del beneficio, abbia ritenuto di non potersi pronunciare sulla misura dei contributi per un presunto giudicato interno. Anche tale motivo è infondato: una volta che la Corte aveva rigettato il secondo motivo di ricorso, ritenendo implicitamente rigettate le questioni sul piano di classifica vigente, il beneficio andava determinato secondo i criteri di quel piano, e non secondo il nuovo piano la cui approvazione era in itinere.
Il ricorso è quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e agli accessori di legge, oltre alla dichiarazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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