Recupero IVA per decadenza dall’agevolazione prima casa: si applica la prescrizione decennale dell’imposta di registro (Cass. civ. Sez. 5 n. 22669 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di agevolazione “prima casa” per l’acquisto di immobile da soggetto passivo IVA, la disciplina di riferimento per il recupero della maggiore imposta conseguente alla decadenza dal beneficio è quella propria dell’imposta di registro. Ne consegue che, una volta divenuto definitivo l’avviso di liquidazione, l’azione di riscossione del credito tributario è soggetta non al termine di decadenza di cui all’art. 25 d.P.R. n. 602/1973, bensì al termine decennale di prescrizione ex art. 78 d.P.R. n. 131/1986. Il termine quinquennale di prescrizione resta applicabile esclusivamente alle sanzioni, ai sensi dell’art. 20, comma 3, d.lgs. n. 472/1997, e agli interessi, ex art. 2948, n. 4, c.c.
Il Fatto
La controversia traeva origine dal recupero della maggiore IVA dovuta in relazione a una compravendita immobiliare sulla quale era stata applicata l’aliquota agevolata del 4%, successivamente disconosciuta dall’amministrazione finanziaria. Il contribuente, avendo rivenduto l’immobile prima del decorso del quinquennio, aveva perso il beneficio fiscale, con conseguente rideterminazione dell’imposta nella misura del 10% e notifica di un avviso di liquidazione, divenuto definitivo per mancata impugnazione.
Avverso la successiva cartella di pagamento, notificata soltanto nel 2023, il contribuente proponeva ricorso, deducendo l’avvenuta decadenza dell’amministrazione dal potere di riscossione per violazione del termine previsto dall’art. 25 d.P.R. n. 602/1973. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia accoglieva le doglianze, ritenendo applicabile il termine di decadenza biennale in quanto l’imposta controversa era, appunto, l’IVA.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, dando continuità all’orientamento espresso da Cass. n. 13418 del 2016, secondo cui la normativa di riferimento per il recupero della maggiore imposta in caso di decadenza dall’agevolazione va individuata in quella propria dell’imposta di registro.
La Corte ha osservato che l’agevolazione IVA al 4%, prevista dalla Tabella A, parte II, n. 21, d.P.R. n. 633/1972, richiama espressamente la disciplina della Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, Parte I, d.P.R. n. 131/1986, che a sua volta prescrive direttamente l’azione di recupero dell’Agenzia delle Entrate nei confronti dell’acquirente per la maggiore IVA eventualmente dovuta in caso di rivendita nel quinquennio.
Ne deriva che il regime di riscossione è unitario e non differenziato in ragione della natura del tributo originariamente applicato. Una volta divenuto definitivo l’atto di liquidazione, l’unico termine rilevante per il recupero del credito tributario è quello decennale di prescrizione previsto dall’art. 78 d.P.R. n. 131/1986, e non quello di decadenza di cui all’art. 25, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 602/1973.
Con riferimento alle sanzioni e agli interessi, la Suprema Corte ha precisato che resta fermo il termine quinquennale di prescrizione, rispettivamente ai sensi dell’art. 20, comma 3, d.lgs. n. 472/1997 e dell’art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., in conformità alla giurisprudenza già espressa da Cass. n. 7486 del 2022 e Cass. n. 23052 del 2025.
La sentenza impugnata è stata pertanto cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, cui è demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.