Contributi Covid indebitamente percepiti: danno erariale e confisca penale (Corte dei Conti Sez. giur. Molise n. 56 del 27.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità amministrativa per indebita percezione di contributi a fondo perduto concessi nell’emergenza epidemiologica, integra danno erariale la condotta dell’imprenditore che, mediante dichiarazione di un fatturato medio mensile superiore a quello reale, consegua l’erogazione di somme non spettanti. Il giudice contabile, in forza del principio di circolarità delle prove e del libero convincimento ex art. 116 c.p.c., può fondare il proprio giudizio sugli elementi acquisiti in sede penale, compresa la sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p.. La confisca penale ha natura sanzionatoria e non risarcitoria: le somme confiscate, introitate dal Fondo Unico di Giustizia, non si imputano alla quantificazione del pregiudizio subito dall’amministrazione danneggiata. Il danno risarcibile corrisponde alla differenza tra quanto erogato e quanto legittimamente spettante, oltre agli interessi maturati quali autonoma voce di danno.

Il Fatto

La Procura contabile apprende da un articolo di stampa l’esistenza di un’indagine penale a carico del titolare di un’impresa agricola, volta ad accertare l’indebita percezione di contributi a fondo perduto previsti dai decreti Sostegni e Sostegni bis. Avviata l’istruttoria, il requirente acquisisce gli atti del procedimento penale, concluso con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, divenuta irrevocabile.

Il convenuto, evocato in giudizio e rimasto contumace, non si costituisce né esercita le facoltà difensive in fase preprocessuale. La Procura chiede la condanna al risarcimento del danno erariale quantificato in euro 296.268,00, oltre interessi, sostenendo l’irrilevanza del sequestro preventivo finalizzato alla confisca.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara preliminarmente la contumacia del convenuto e afferma la propria giurisdizione, richiamando la giurisprudenza contabile già formatasi in materia di contributi emergenziali. Nel merito, la domanda è accolta per quanto di ragione.

Quanto al regime probatorio, la Corte invoca il principio di circolarità delle prove tra procedimenti penale, civile e amministrativo. Il giudice contabile può operare un’ampia valutazione degli elementi raccolti dalla Guardia di Finanza e della sentenza di patteggiamento, attribuendo loro autonomo rilievo probatorio quali fonti atipiche, liberamente apprezzabili ex art. 116 c.p.c. all’esito del contraddittorio.

Nel merito, dagli atti emerge che il convenuto, nell’istanza per il primo contributo, aveva dichiarato un fatturato medio mensile per il 2019 di gran lunga superiore a quello effettivo, aggiungendo in mala fede uno zero al dato reale. La medesima alterazione si rifletteva sull’istanza relativa al Decreto Sostegni bis, il cui art. 1, commi 1 e 2, del d.l. n. 73/2021 rinviava al d.l. n. 41/2021 per requisiti e parametri. Le due tranche da euro 150.000,00 ciascuna venivano accreditate sul conto corrente del convenuto.

Sotto il profilo soggettivo, il Collegio ravvisa il dolo, desumendolo dalle dichiarazioni mendaci e dagli atteggiamenti successivi: l’immediato depauperamento della provvista accreditata e l’inerzia di fronte al processo verbale di constatazione e agli atti di recupero, che avrebbero consentito la restituzione spontanea.

Quanto alla confisca, la Corte richiama l’indirizzo secondo cui essa costituisce pena accessoria di natura sanzionatoria e non risarcitoria. Le somme confiscate confluiscono nel Fondo Unico di Giustizia e non reintegrano il patrimonio dell’ente danneggiato, cosicché non incidono sulla quantificazione del danno. Il pregiudizio risarcibile è pari alla differenza tra l’importo erogato e quello legittimamente spettante, cui si aggiungono gli interessi maturati, quali autonoma voce di danno.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *