RIA e base pensionabile dei dipendenti regionali siciliani: no all’estensione (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 301 del 27.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 2024, con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale di una disposizione rivolta a uno specifico comparto di dipendenti statali in materia di R.I.A., non enuncia un principio erga omnes invocabile dai dipendenti regionali siciliani. La specificità della disciplina pensionistica regionale, scaturente dall’esercizio della potestà legislativa esclusiva attribuita dall’art. 14, comma 1, lett. q), dello Statuto siciliano, rende inattuabile l’estensione degli incrementi della R.I.A. oltre il periodo normativamente previsto. Spetta alla giurisdizione contabile la cognizione della domanda quando il petitum sostanziale attiene esclusivamente alla prestazione pensionistica.

Il Fatto

Alcuni ex dipendenti della Regione siciliana, in quiescenza o titolari di pensioni di reversibilità, hanno notificato al Fondo Pensioni Sicilia un atto di diffida e messa in mora, chiedendo la rideterminazione dei trattamenti pensionistici mediante inclusione nelle basi pensionabili delle maggiorazioni della R.I.A. relative al triennio 1991-1993, oltre al pagamento delle differenze economiche, interessi e rivalutazione.

Non avendo ottenuto riscontro, i ricorrenti hanno adito la Corte dei conti, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 2024. Il Fondo Pensioni e l’Assessorato regionale hanno eccepito il difetto di giurisdizione contabile, l’inammissibilità del ricorso ex art. 152, comma 1, lett. d) ed e), del c.g.c., la prescrizione e, nel merito, l’inestensibilità dei principi invocati.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Giudice ha affermato la giurisdizione contabile. Il petitum sostanziale attiene esclusivamente alla prestazione pensionistica e non al sottostante rapporto di servizio, con conseguente corretta individuazione del giudice adito (cfr. Sezione Sicilia n. 166/2017).

Quanto all’eccezione di inammissibilità, il Giudice ha ritenuto di esaminare prioritariamente il merito in applicazione del criterio della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. Tale approccio, già affermato dalla Cassazione (Sez. VI n. 12002/2014; Sez. Un. n. 9936/2014), è applicabile anche al processo contabile in forza dell’art. 4 c.g.c., che impone parità delle parti, contraddittorio e giusto processo.

Nel merito il ricorso è stato respinto. La Corte ha richiamato la sentenza n. 272 del 2025 della stessa Sezione, resa su fattispecie analoga, nonché la Sezione Calabria n. 82/2025 e, per i dipendenti statali di altri settori, la Sezione Sardegna n. 106/2025. Dalla Corte costituzionale n. 4 del 2024 non può desumersi un principio generale invocabile dagli ex impiegati regionali.

La tesi attorea è stata giudicata non solo priva di fondamento nella pronuncia costituzionale, ma inattuabile nei confronti di chi ha prestato servizio presso la Regione siciliana, in ragione della specificità della disciplina regionale, scaturente dall’art. 14, comma 1, lett. q), dello Statuto (cfr. sentenza n. 346/2021 della Sezione). Il ricorso è stato respinto, restando assorbita ogni altra questione, con compensazione delle spese in considerazione della particolarità della fattispecie e della novità delle questioni affrontate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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