Motivazione apparente in appello contabile, sindrome dei Balcani e uranio impoverito (Corte dei Conti Sez. II App. n. 86 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio d’appello in materia di pensioni, limitato ai soli motivi di diritto dall’art. 170, comma 1, c.g.c., le questioni relative alla dipendenza dell’infermità da causa di servizio sono questioni di fatto e possono essere dedotte solo ove la sentenza impugnata manchi in modo assoluto di motivazione o presenti motivazione meramente apparente. Il difetto di motivazione su un punto dirimente costituente questione di fatto integra il presupposto dell’annullamento con rimessione al primo giudice, in diversa composizione, ai sensi dell’art. 170, comma 4, c.g.c. Nell’accertamento della dipendenza da causa di servizio di patologie tumorali insorte in militari esposti a uranio impoverito o a nanoparticelle di metalli pesanti durante il servizio all’estero non è necessario il riscontro effettivo del nesso eziologico, considerato dalla legge come insito nel rischio professionale: grava sull’amministrazione l’onere di provare una specifica genesi extra-lavorativa della patologia.
Il Fatto
Il ricorrente, militare in servizio presso uno Stormo dell’Aeronautica Militare, con decreto ministeriale del 2009 si vedeva negare la dipendenza da causa di servizio di due infermità: un’otite media purulenta cronica con doppia perforazione della membrana e gli esiti di asportazione chirurgica di un carcinoma rinofaringeo. Chiedeva al giudice contabile il riconoscimento della dipendenza ai fini della pensione privilegiata.
La Sezione giurisdizionale regionale rigettava il ricorso, valorizzando i pareri negativi espressi in sede amministrativa e il parere del CTU, che aveva escluso ogni ruolo causale o concausale dell’attività di servizio. Il militare appellava deducendo carenza di motivazione e violazione dell’art. 112 c.p.c., perché il primo giudice non aveva affrontato la richiesta di valutare l’infermità tumorale con il criterio probabilistico e di inversione dell’onere probatorio proprio dell’esposizione all’uranio impoverito nei teatri operativi esteri.
La Motivazione della Corte
La Sezione d’appello rileva anzitutto l’inammissibilità della costituzione del Ministero della Difesa, comparso in udienza con un proprio funzionario ma senza il deposito di alcuna memoria, come imposto dal combinato disposto degli artt. 156, 158 e 191 c.g.c.; ne consegue la declaratoria di contumacia dell’amministrazione.
Sul merito, la Corte ricorda che l’appello pensionistico è consentito per i soli motivi di diritto e che le Sezioni riunite, con la sentenza n. 10/QM/2000, hanno chiarito che il vizio di difetto di motivazione su questioni di fatto è deducibile solo in caso di mancanza assoluta o di motivazione apparente. La Corte costituzionale, ordinanza n. 84 del 2003, ha confermato la ragionevolezza di tale limite, ammettendo il controllo sulla motivazione solo nei termini dell’omissione assoluta o della mera apparenza, anche sotto il profilo della contraddittorietà irriducibile o dell’illogicità manifesta.
Nel caso concreto ricorre proprio una ipotesi di motivazione apparente su un punto dirimente. Il CTU e la sentenza di primo grado hanno esaminato entrambe le infermità, ma non hanno in alcun modo affrontato la questione dell’esposizione alle nanoparticelle durante il servizio in Kosovo e dell’eventuale ricorrenza della sindrome dei Balcani, nonostante le esplicite richieste del ricorrente.
Sul criterio applicabile la Corte richiama la sentenza n. 49 del 2026 della Sezione III d’appello, che ha aderito all’orientamento dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 12/2025: nell’accertamento della dipendenza da causa di servizio delle patologie tumorali dei militari esposti a uranio impoverito non è necessario un riscontro effettivo del nesso eziologico, perché la legge lo considera insito nel tipico rischio professionale. Richiama altresì la sentenza n. 6684/2021 del Consiglio di Stato, secondo cui la correlazione eziologica può basarsi su una dimostrazione in termini probabilistico-statistici, con onere a carico dell’amministrazione di dimostrare fattori esogeni di autonoma ed esclusiva portata causale.
L’appello va quindi accolto, con annullamento della decisione gravata e rimessione degli atti al primo giudice, in diversa composizione, per il merito e per le spese del grado.
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Nota della Redazione
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