Contributi all’editoria, requisiti temporali e trasformazione in cooperativa (Cass. civ. Sez. I n. 22039 del 05.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’accesso ai contributi all’editoria disciplinati dall’art. 3 della legge n. 250 del 1990, come modificato dall’art. 18 della legge n. 62 del 2001 e dall’art. 1, commi 457-460, della legge n. 266 del 2005, la trasformazione dell’impresa editrice in cooperativa di giornalisti non consente di ricongiungere il periodo di esercizio in forma societaria diversa a quello successivo alla trasformazione. Il comma 459 riserva l’applicabilità della disciplina previgente alle sole imprese che abbiano maturato il diritto ai contributi entro il 31 dicembre 2005, escludendo il cumulo dei periodi di esercizio in forme diverse. Il requisito temporale, nella specie elevato a cinque anni, va riferito alla costituzione in forma cooperativa e all’edizione della testata, non alla durata del soggetto giuridico rimasto identico.

Il Fatto

Una società cooperativa, editrice di un quotidiano, convenne in giudizio la Presidenza del Consiglio dei ministri per ottenere il pagamento dei contributi previsti dalla legge n. 250 del 1990 per il periodo compreso tra il 10 settembre e il 31 dicembre 2007. La società assumeva di possedere i requisiti richiesti dall’art. 1, commi 459 e 460, della legge n. 266 del 2005, essendosi trasformata il 29 dicembre 2005 da società di capitali partecipata da una cooperativa in cooperativa di giornalisti, e avendo acquistato la proprietà della testata.

La Presidenza del Consiglio resistette, sostenendo l’irrilevanza della pubblicazione anteriore alla trasformazione ai fini del requisito temporale. Il Tribunale di Roma rigettò la domanda; la Corte d’appello di Roma confermò la decisione, rilevando che al 1° gennaio 2006 nessuna delle due forme societarie aveva maturato il diritto, mancando il triennio di edizione. La società ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.

La Motivazione della Corte

La ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dell’art. 1, commi 457-460, della legge n. 266 del 2005, sostenendo che la trasformazione non incide sulla soggettività giuridica, risalente alla costituzione, e che il requisito temporale attiene alla durata dell’impresa, non alla sua forma. Ha invocato la norma di interpretazione autentica dell’art. 2, comma 61, della legge n. 191 del 2009. Con il secondo motivo ha censurato la sentenza per apparenza della motivazione, per non aver indicato quale requisito fosse carente.

La Corte ha esaminato congiuntamente i motivi, ritenendoli infondati, e ha ricostruito la disciplina succedutasi nel tempo. L’art. 3 della legge n. 250 del 1990, come modificato dall’art. 18 della legge n. 62 del 2001, richiedeva la costituzione in cooperativa da almeno tre anni e l’edizione della testata da almeno tre anni. L’art. 1 della legge n. 266 del 2005 ha elevato il requisito a cinque anni per le imprese costituite dopo il 31 dicembre 2004 e, con il comma 459, ha riservato la disciplina previgente alle sole imprese che avessero maturato il diritto entro il 31 dicembre 2005.

Ha quindi escluso che il riferimento generico alle «imprese editrici» consentisse di far risalire la costituzione a epoca anteriore alla trasformazione in cooperativa. Il comma 459, limitando alle imprese già titolari del diritto il richiamo all’art. 3, comma 2-bis, preclude la possibilità di ricongiungere i periodi di esercizio in forme diverse. Le norme interpretative richiamate dalla ricorrente non modificano tale conclusione: l’art. 2, comma 130, del d.l. n. 262 del 2006 attiene alla sola composizione della compagine societaria e l’art. 2, comma 61, della legge n. 191 del 2009 incide sul comma 460, non sul comma 459.

Nel caso concreto, la società era costituita in altra forma fino al 29 dicembre 2005 e aveva editato la testata solo dal 21 settembre 2004. Alla data del 31 dicembre 2005 non aveva maturato il triennio di edizione, né possedeva, nell’anno 2007, i requisiti quinquennali di costituzione in cooperativa e di edizione. La Corte ha inoltre escluso la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. e il difetto di motivazione, richiamando la propria giurisprudenza sul principio di non contestazione e sull’apparenza della motivazione. Il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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