Censura in cassazione della ricostruzione istruttoria e doppia conforme (Cass. civ. Sez. II n. 17504 del 25.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione per cassazione, le censure che contestino la ricostruzione della situazione di fatto rilevante, pur formalmente prospettate come violazioni di diritto, non si sottraggono al controllo di legittimità nei limiti del buon governo del potere di apprezzamento del giudice di merito. Questi, nel fondare il proprio convincimento su alcune prove piuttosto che su altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento in una motivazione effettiva, risoluta e coerente. In obbedienza al canone di proporzionalità di una motivazione necessaria, idonea allo scopo e adeguata, il giudice non è tenuto a discutere esplicitamente ogni singolo elemento probatorio, né a confutare ogni singola deduzione che aspiri a una diversa ricostruzione del fatto. L’esito positivo di tale verifica non implica che la Corte di cassazione faccia proprio l’apprezzamento di merito, che resta espressione del prudente apprezzamento del giudice del fatto.

Il Fatto

L’attrice conviene dinanzi al Tribunale il convenuto chiedendo l’accertamento della proprietà esclusiva dell’intero sottotetto di un fabbricato e della comproprietà di un cortile, in forza degli atti di provenienza e, in subordine, per usucapione. Domande rigettate in primo grado e, sul gravame dell’attrice, confermate dalla Corte di appello.

Propone quindi ricorso per cassazione la parte attrice con dodici motivi. Resiste il controricorrente. La questione centrale attiene alla possibilità di sindacare in sede di legittimità l’apprezzamento delle prove e la ricostruzione dei fatti operati dal giudice di merito.

La Motivazione della Corte

I primi tre motivi, che denunciano violazioni di norme processuali, sono rigettati. Quanto al primo, relativo alla nullità della sentenza per mancata indicazione nel verbale della lettura in udienza della decisione, il vizio non era stato fatto valere nei termini dell’art. 161 cod. proc. civ. come motivo di appello. Il secondo, concernente pretese domande ed eccezioni nuove dell’appellato, è rigettato perché questi si è semplicemente difeso e non ha esercitato lo ius novorum ex art. 345 cod. proc. civ. Il terzo, sulla decadenza dalla prova testimoniale, è inammissibile per difetto di specificità, non risultando che la questione sia stata sollevata con specifico motivo di appello.

I motivi dal quarto all’undicesimo vengono esaminati congiuntamente e tutti disattesi. Pur nella varietà dei profili, essi condividono un’identica impostazione erronea: la ricorrente prospetta come questioni di diritto censure dirette in realtà alla ricostruzione istruttoria della situazione di fatto. Dinanzi a simili censure, il compito della Corte si esaurisce nella verifica che il giudice di merito abbia fatto buon governo del proprio potere di apprezzamento. Nel caso concreto ciò è avvenuto attraverso una motivazione analitica ed esaustiva, distesa nell’arco di ventiquattro pagine.

Il giudice che fondi il proprio convincimento su talune prove piuttosto che su altre non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento in una motivazione effettiva, risoluta e coerente, in linea con il canone di proporzionalità e con i principi affermati da Cass. Sez. Un. n. 8053 del 2014. Non è tenuto a discutere ogni singolo elemento probatorio, né a confutare ogni deduzione che aspiri a una diversa ricostruzione del fatto, restando l’apprezzamento espressione dell’art. 116, primo comma, cod. proc. civ.

La Corte aggiunge osservazioni specifiche. Il quinto motivo non può denunciare il vizio di motivazione sotto il profilo della contraddittorietà, non più deducibile in sede di legittimità per espressa scelta del legislatore. Il sesto è inammissibile in ragione della doppia conforme ex art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ. Il settimo censura l’apprezzamento in fatto sulla mancanza di prova della buona fede. Il nono non si confronta con la sentenza che dà atto della rilevata contestazione di controparte. Il decimo ascrive erroneamente all’art. 246 cod. proc. civ. il significato di escludere ogni terzo che abbia un qualsivoglia interesse nella materia del contendere. L’undicesimo non specifica quali prove siano state dichiarate inammissibili.

Il dodicesimo motivo, sulla condanna alle spese, è rigettato per essere stato applicato il principio della soccombenza. Il documento nuovo prodotto dalla ricorrente è infine inammissibile ex art. 372 cod. proc. civ. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e con l’ulteriore somma a titolo di contributo unificato, se dovuta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *