La legificazione del contributo esclude il sindacato del giudice amministrativo (TAR Lazio n. 4072 del 04.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La disposizione di cui all’art. 4-bis del d.l. n. 91/2018, come convertito, ha operato una legificazione integrale del d.P.R. n. 146/2017, mediante un rinvio recettizio che ha elevato a rango primario tutte le norme regolamentari in esso contenute, con effetti decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione. Ne consegue che il criterio di ripartizione dei contributi c.d. scalino preferenziale, di cui all’art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 146/2017, non è sindacabile dal giudice amministrativo, essendo stato scrutinato e ritenuto costituzionalmente legittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 44/2025, anche in relazione ai principi di pluralismo dell’informazione e di concorrenza. Il giudicato di annullamento del medesimo art. 6, comma 2, formatosi per le annualità pregresse al 2018 non si estende alla fattispecie successiva alla legificazione.
Il Fatto
La società ricorrente, collocata al n. 127 della graduatoria, impugnava il decreto ministeriale di approvazione della graduatoria definitiva delle domande ammesse al contributo pubblico per l’annualità 2024, nonché il criterio di ripartizione delle risorse basato sul c.d. scalino preferenziale, già annullato dal Consiglio di Stato per le annualità 2016 e 2017. L’Amministrazione aveva tuttavia continuato ad applicare tale criterio, ritenendo che l’intervento normativo di cui all’art. 4-bis del d.l. n. 91/2018 avesse legificato il regolamento. La ricorrente contestava tale ricostruzione, eccependo la violazione del giudicato e, in via subordinata, sollevando questione di legittimità costituzionale delle disposizioni di legge che avevano determinato la presunta legificazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto infondato il primo motivo di ricorso, escludendo che il giudicato di annullamento dell’art. 6, co. 2, d.P.R. n. 146/2017, relativo alle annualità pregresse al 2018, potesse estendersi alla fattispecie in esame, in ragione della successiva legificazione del regolamento. Il Collegio ha richiamato la sentenza Corte cost. n. 44/2025, la quale ha chiarito che l’art. 4-bis ha operato un rinvio di carattere recettizio, elevando le norme regolamentari al rango primario, con efficacia dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 91/2018.
Quanto al secondo motivo, relativo alla questione di legittimità costituzionale sollevata in via subordinata, il TAR ha dato atto che la Corte costituzionale, con la medesima sentenza n. 44/2025, ha dichiarato non fondate le questioni, affermando la legittimità del sistema di ripartizione basato sui dati di ascolto e sul scalino preferenziale. La Consulta ha ritenuto tale sistema non irragionevole e coerente con la finalità di tutelare il pluralismo dell’informazione attraverso la promozione della qualità, piuttosto che il mero sostentamento delle emittenti.
Il TAR ne ha concluso che il provvedimento di approvazione della graduatoria, essendo conforme a disposizioni aventi rango primario, non è sindacabile dal giudice amministrativo, ma solo dalla Corte costituzionale, già intervenuta. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con compensazione delle spese di lite in ragione della novità delle questioni trattate.
Nota della Redazione
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