Scatti per invalidità di servizio e riliquidazione della pensione privilegiata (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 37 del 11.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di pensioni privilegiate, la giurisdizione della Corte dei conti ha carattere esclusivo, perché fondata sul criterio della materia: essa comprende tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisce elemento identificativo del petitum sostanziale, come la domanda di riliquidazione del trattamento di privilegio mediante l’inclusione nella base pensionabile del beneficio di cui all’art. 1801 del d.lgs. n. 66/2010. Il diritto a tale beneficio, applicabile al personale delle Forze di polizia per effetto dell’art. 2159 del d.lgs. n. 66/2010, non è condizionato al fatto che il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio intervenga materialmente in costanza di rapporto di impiego: è sufficiente che l’infermità sia insorta in servizio. La durata del procedimento amministrativo di riconoscimento non può quindi risolversi a danno dell’interessato, in applicazione del principio di ragionevolezza e del buon andamento dell’azione amministrativa.

Il Fatto

Il ricorrente, appartenente al personale della Polizia di Stato, era stato collocato in quiescenza per sopraggiunti limiti di età. Nel corso del rapporto di servizio aveva ottenuto il riconoscimento di alcune patologie dipendenti da causa di servizio, ascritte alla categoria B, e successivamente, ancora in servizio, aveva presentato domanda di aggravamento. La visita della Commissione medica ospedaliera si era conclusa dopo il collocamento in pensione, con il riconoscimento delle patologie come dipendenti da causa di servizio e ascrivibili alla tabella A categoria 8, con conseguente equo indennizzo e pensione privilegiata.

Il ricorrente aveva quindi chiesto all’amministrazione la riliquidazione del trattamento pensionistico con il beneficio dell’1,25% previsto dalla legge n. 539/1950. La Questura aveva respinto l’istanza, sul presupposto che il verbale della Commissione medica fosse stato emanato in attività di servizio. Da qui il ricorso alla Corte dei conti, con domanda di condanna al pagamento degli arretrati, degli interessi e della rivalutazione monetaria.

La Motivazione della Corte

Il Ministero dell’Interno ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice contabile, sostenendo che il beneficio invocato avrebbe natura stipendiale e afferirebbe quindi al rapporto di lavoro. La Corte ha respinto l’eccezione, affermando che il petitum sostanziale della domanda è diretto alla riliquidazione del trattamento pensionistico privilegiato, materia devoluta alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in virtù del criterio di collegamento costituito dalla materia stessa.

Nel merito, il giudice ha rilevato che l’aggravamento delle patologie non è contestato tra le parti. La questione controversa è se il diritto alla riliquidazione possa essere negato perché il riconoscimento è intervenuto dopo il collocamento in quiescenza. La Corte ha richiamato il proprio orientamento secondo cui il momento genetico del diritto deve collocarsi nel periodo di servizio, ma la valutazione della dipendenza da causa di servizio è attività procedimentalizzata, le cui tempistiche sfuggono al controllo dell’interessato.

La Corte ha poi valorizzato la giurisprudenza amministrativa, secondo cui il tempo impiegato dall’amministrazione per concludere il procedimento non può risolversi a danno del richiedente, in contrasto con il principio di buon andamento dell’azione amministrativa. Ha richiamato, in particolare, la pronuncia della Corte costituzionale n. 13 del 2024, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’inciso “in costanza di rapporto di impiego” contenuto nell’art. 1801 del d.lgs. n. 66/2010, per violazione dell’art. 3 Cost.

Secondo la Corte costituzionale, gli elementi costitutivi del diritto sono l’infermità e la sua derivazione da causa di servizio, mentre gli effetti economici derivano direttamente dalla legge. La Corte dei conti ha quindi concluso che il ricorrente, avendo presentato istanza di aggravamento mentre era in servizio, ha diritto all’inclusione nella base pensionabile del beneficio dell’1,25%, con condanna delle amministrazioni resistenti al pagamento degli arretrati, degli interessi legali e della rivalutazione monetaria e con liquidazione delle spese secondo soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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