Rinuncia agli atti e estinzione del giudizio contabile su inadempimento dell’agente della (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 347 del 28.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio contabile ad istanza di parte, la rinuncia agli atti di causa, accettata dalla parte costituita che potrebbe avere interesse alla prosecuzione, produce l’estinzione del processo e preclude al giudice ogni ulteriore statuizione sul merito. L’accettazione è necessaria solo in presenza di una parte costituita che possa ricavare un’utilità maggiore dalla definizione nel merito rispetto alla chiusura del processo, poiché la rinuncia non è diritto potestativo, ma negozio processuale a effetti estintivi che esige una scelta condivisa. Nel giudizio riassunto ai sensi dell’art. 17, comma 4, c.g.c., la sussistenza della giurisdizione contabile e della legittimazione dell’ente impositore, riconducibile all’art. 172, lett. d), c.g.c., resta questione già definita in via di principio, ma la caducazione del rapporto processuale per rinuncia impedisce la pronuncia sul rapporto sostanziale. Le spese di giudizio restano compensate quando le parti abbiano concordato in tal senso.
Il Fatto
Una società in house titolare del servizio di trasporto pubblico locale aveva affidato a ruolo la somma iscritta a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, irrogata a un utente per percorrenza senza titolo di viaggio. L’agente della riscossione, succeduto al concessionario originario, non aveva notificato la cartella di pagamento né atti interruttivi della prescrizione, con conseguente estinzione del credito per decorso del termine quinquennale, accertata in un giudizio di opposizione davanti al giudice ordinario.
L’ente creditore aveva agito per l’inadempimento contrattuale del concessionario davanti al Giudice di Pace, che aveva declinato la giurisdizione. Il regolamento preventivo di giurisdizione si era concluso con la declaratoria della giurisdizione della Corte dei conti, qualificando l’agente della riscossione come agente contabile. La società aveva quindi riassunto il giudizio davanti alla Sezione giurisdizionale regionale, chiedendo il pagamento della somma non riscossa, le maggiorazioni di legge, gli interessi e un risarcimento per danno all’immagine. Nelle more, la ricorrente rinunciava agli atti con accettazione della controparte.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto i termini della controversia, ricordando di avere già statuito, con riguardo a fattispecie identiche, che la domanda rientra nella previsione dell’art. 172, lett. d), c.g.c., con conseguente sussistenza della giurisdizione contabile e della legittimazione ad agire dell’ente impositore. La qualificazione dell’agente della riscossione come agente contabile, già affermata dalla Suprema Corte, non viene rimessa in discussione.
La decisione si concentra poi sull’effetto della rinuncia agli atti del giudizio, depositata dalla ricorrente e accettata dalla parte convenuta con accordo sulla compensazione delle spese. Il Collegio richiama la regola dell’art. 306 c.p.c., per cui la rinuncia produce i suoi effetti solo dopo l’accettazione della controparte, senza riserve o condizioni. La rinuncia non configura un diritto potestativo idoneo a estinguere il rapporto processuale per il solo manifestarsi della volontà del titolare, ma richiede una scelta condivisa, un vero e proprio negozio processuale a effetti estintivi.
Il giudice contabile precisa che l’accettazione è necessaria solo quando vi sia una parte costituita che potrebbe avere interesse alla prosecuzione del giudizio. Il fondamento del diritto di accettare o di rifiutare risiede nell’essere parte costituita, non nell’interesse effettivo alla partecipazione, come affermato dalla Cass. civ., Sez. I, n. 6850 del 2011. L’accoglimento delle richieste di quella parte potrebbe infatti procurarle un’utilità maggiore rispetto alla semplice chiusura del processo.
Nel caso concreto, essendo intervenuta la rinuncia della ricorrente e l’accettazione della convenuta, ogni ulteriore statuizione sul merito resta preclusa e il giudizio va dichiarato estinto. Le spese sono compensate, in ragione dell’accordo manifestato tra le parti sulla loro compensazione.
Nota della Redazione
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