Motivi su presupposti pensione dedotti per la prima volta in Cassazione inammissibili (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11209 del 28.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con cui l’istituto previdenziale deduca, per la prima volta in sede di legittimità, il difetto del requisito della preventiva cessazione dell’attività lavorativa quale presupposto del diritto alla pensione di anzianità. La questione, non proposta nei gradi di merito, non può essere introdotta come unico motivo di legittimità, con conseguente inammissibilità per tardività della censura. Il giudice di legittimità non può esaminare questioni nuove rispetto al thema decidendum dei precedenti gradi. Le spese di lite seguono la soccombenza.

Il Fatto

Il lavoratore aveva domandato il riconoscimento del diritto alla pensione di anzianità con decorrenza dalla domanda amministrativa, avendo ottenuto il beneficio previsto dall’art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992 per essere stato esposto a polveri di amianto a livelli superiori a quelli di legge. Il Tribunale aveva accolto la domanda, facendo decorrere il trattamento dalla domanda amministrativa, e aveva respinto la richiesta di risarcimento del danno.

La Corte d’appello aveva rigettato l’appello principale dell’istituto previdenziale e accolto parzialmente l’appello incidentale del lavoratore, riconoscendo l’importo dei ratei di pensione dovuti e non corrisposti per il periodo indicato, rigettando invece la domanda di danno esistenziale. Avverso tale pronuncia l’istituto ha proposto ricorso per cassazione, cui il lavoratore ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 22 della legge n. 153/1969 e dell’art. 10, comma 6, del d.lgs. n. 503/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente riconosciuto il diritto alla pensione dalla domanda amministrativa in difetto del requisito della preventiva cessazione dell’attività lavorativa.

La Corte ha rilevato che nei gradi di merito l’istituto aveva contestato la decisione di primo grado sotto altro profilo: da un lato aveva eccepito il vizio di ultrapetizione, ritenuto insussistente dalla Corte d’appello perché la domanda originaria era volta al riconoscimento del diritto a pensione e al conseguente risarcimento dei ratei non erogati; dall’altro aveva eccepito la decadenza dall’azione giudiziaria, eccezione respinta perché avanzata solo in grado di appello.

Nel giudizio di legittimità, invece, l’istituto ha proposto per la prima volta, quale unico motivo, la questione della mancanza dei presupposti per l’ottenimento della pensione, ovvero il difetto del requisito della preventiva cessazione dell’attività lavorativa. Secondo la Corte, una questione così formulata non poteva essere introdotta per la prima volta in sede di legittimità, con conseguente inammissibilità per tardività del motivo.

Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese di lite e con l’attestazione della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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