Contributi gestione commercianti esclusi gli utili da mera partecipazione societaria (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20162 del 22.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nella base imponibile sulla quale calcolare i contributi dovuti alla gestione commercianti dell’Inps deve essere inclusa la totalità dei redditi d’impresa, come definiti dalla disciplina fiscale, restando esclusi i redditi di capitale, quali quelli derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali senza prestazione di attività lavorativa. Presupposto imprescindibile per l’iscrizione alla gestione è la prestazione di un’attività lavorativa abituale all’interno dell’impresa, anche societaria, il cui impegno personale si connoti come elemento prevalente rispetto agli altri fattori produttivi. L’onere di provare l’effettivo svolgimento di tale attività gravа sull’Inps; la mera posizione di socio amministratore, le indicazioni dell’atto costitutivo e le dichiarazioni reddituali assumono valore probatorio solo se offrono elementi di fatto dai quali desumere la sussistenza dell’attività lavorativa.

Il Fatto

Un professionista, iscritto alla gestione commercianti dell’Inps in quanto agente di commercio, agiva in giudizio per ottenere l’esclusione dalla base imponibile contributiva degli utili percepiti quale socio di alcune società a responsabilità limitata. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ritenendo che la quota di utili spettante al socio di società di capitali costituisse reddito di capitale e non reddito d’impresa, con conseguente estraneità alla base imponibile.

La Corte d’appello di Perugia confermava la decisione di primo grado. L’Inps proponeva quindi ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 3-bis del d.l. n. 384/1992, convertito con modificazioni dalla legge n. 438/1992, per avere la Corte territoriale negato l’esistenza del maggior credito contributivo fondato sui redditi derivanti dalla partecipazione societaria nel periodo 1998-2012.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla corretta individuazione della base imponibile. Il lavoratore autonomo iscritto alla gestione previdenziale deve includere nella base di calcolo la totalità dei redditi d’impresa, come definita dalla disciplina fiscale, mentre restano esclusi i redditi di capitale, quali quelli derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa.

Il Collegio richiama la giurisprudenza di legittimità sul punto (Cass. n. 21540/2019, Cass. nn. 23790/2019, 23792/2019, 24096/2019, 24097/2019) e ne fa applicazione al caso concreto, rilevando che la quota di utili spettante al socio di società di capitali costituisce reddito di capitale, ai sensi dell’art. 44 del d.P.R. n. 917/1986, e non reddito d’impresa ai sensi dell’art. 55 del medesimo testo unico.

La Corte ribadisce poi che il presupposto imprescindibile per l’iscrizione alla gestione commercianti consiste nella prestazione di un’attività lavorativa abituale all’interno dell’impresa, individuale o societaria. Richiamando le Sezioni Unite n. 3240 del 2010, sottolinea che l’assicurazione obbligatoria accomuna commercianti, coltivatori diretti e artigiani ai lavoratori dipendenti in ragione dell’espletamento di un’attività lavorativa abituale, purché l’impegno personale si connoti come elemento prevalente nell’impresa.

Da ciò discende un preciso riparto dell’onere probatorio. È necessaria la prova di un effettivo svolgimento di attività di lavoro prevalente e abituale all’interno della società, prova che incombe sull’Inps. La mera posizione di socio amministratore, le indicazioni dell’atto costitutivo e le dichiarazioni reddituali valgono solo come elementi indiziari, a condizione che offrano dati di fatto idonei a dimostrare la sussistenza effettiva dell’attività lavorativa. La Corte rigetta quindi il ricorso e, in ragione del consolidarsi della giurisprudenza di legittimità in epoca successiva al deposito, compensa le spese, disponendo il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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