Il recupero delle somme non riassorbite dopo la sospensione concordata è prescritto se l’ente non agisce entro dieci anni (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11175 del 26.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riassorbimento di un assegno ad personam corrisposto al dipendente transitato per mobilità inter-enti, qualora un accordo sindacale preveda la sospensione della procedura per un termine determinato, decorso tale termine senza che sia intervenuta una nuova disciplina collettiva, l’ente datore ha la facoltà di procedere all’immediato recupero delle somme non riassorbite. Il diritto alla restituzione di tali somme, in quanto divenute indebite, è soggetto alla prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., la cui decorrenza va fissata dal momento in cui l’ente avrebbe potuto esercitare il recupero, ossia dalla scadenza del termine di sospensione. È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione della violazione di legge, miri a una rivalutazione dei fatti e delle emergenze probatorie già valutate dal giudice di merito, nonché a contrapporre una diversa interpretazione dell’accordo negoziale a quella aderente al dato letterale.
Il Fatto
Un lavoratore, transitato alle dipendenze dell’INPS a seguito di mobilità volontaria inter-enti, aveva ricevuto un assegno ad personam, il cui riassorbimento era stato concordato con un verbale di intesa. L’accordo prevedeva la sospensione della procedura di riassorbimento per un anno, decorso il quale l’istituto avrebbe dovuto recuperare le somme non riassorbite. L’INPS, però, aveva solo nel 2019 chiesto la restituzione delle quote relative al periodo 2006-2009, iniziando le trattenute in busta paga. Il lavoratore aveva quindi agito in giudizio per far valere l’intervenuta prescrizione decennale del credito.
Il Tribunale aveva dichiarato estinto per prescrizione il credito dell’INPS, eccezion fatta per i ratei delle ultime mensilità. La Corte d’Appello, confermando la sentenza di primo grado, aveva stabilito che, non essendo intervenuta alcuna proroga valida, la facoltà di recupero era maturata già dal febbraio 2008 e che l’ente, avendo agito solo dieci anni dopo, era incorso in prescrizione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi di ricorso proposti dall’INPS, rigettandoli. Con il primo motivo, relativo alla formazione del giudicato sull’inutilizzabilità di un documento, i giudici di legittimità hanno rilevato che la Corte di merito aveva comunque motivato specificamente l’inutilizzabilità dell’accordo di proroga, in quanto privo di firma e data, trattandosi di un accertamento in fatto non rivedibile in sede di legittimità.
Con il secondo e terzo motivo, l’INPS aveva dedotto la violazione degli artt. 2935 e 2033 c.c., e degli artt. 38 e 39 del CCNL 2006-2009, sostenendo che la prescrizione non poteva decorrere dalla scadenza dell’accordo, ma da un momento successivo legato alla definizione della vertenza in sede di contrattazione nazionale. La Corte ha ritenuto tali censure inammissibili, poiché finalizzate a richiedere una rivalutazione dei fatti e delle emergenze probatorie già valutate nel merito, in particolare sulla possibilità di proroga dell’accordo per comportamento concludente.
Il Collegio ha richiamato il principio per cui l’interpretazione dei contratti è attività riservata al giudice di merito e che il sindacato di legittimità è limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale. Nel caso di specie, l’interpretazione fornita dalla Corte d’Appello è stata giudicata aderente al dato letterale dell’accordo, che fissava un termine preciso di un anno dalla stipula, e coerente con la sua ratio. La condotta dell’ente, che ha dilatato i tempi del recupero per una propria autonoma valutazione, non può essere rivalutata in sede di legittimità.
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Nota della Redazione
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