Contributi ICI ai Comuni: soglie al netto dei trasferimenti consolidati (Cass. civ. Sez. I n. 4789 del 24.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
I trasferimenti erariali agli enti locali previsti dall’art. 64 della legge n. 388 del 2000 e dal d.m. n. 197 del 2002, volti a compensare i minori introiti ICI derivanti dall’autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D, sono subordinati al superamento di due soglie, pari a Euro 1.549,37 e allo 0,5% della spesa corrente di ciascun anno. Il superamento va verificato senza computare i minori gettiti già compensati con trasferimenti consolidati negli anni precedenti. Ai fini della determinazione del minor introito annuale si tiene però conto anche delle autodeterminazioni presentate negli anni precedenti e rimaste non compensate, perché non consolidate. Il consolidamento è una modalità tecnica contabile che non esonera il Comune dalla certificazione, ma la dichiarazione è superflua quando nell’anno non si sia verificata alcuna ulteriore riduzione di gettito.
Il Fatto
Il Comune agisce contro il Ministero dell’interno e il Ministero dell’economia e delle finanze per ottenere il pagamento della somma di Euro 142.133,64 a titolo di compensazione dei minori introiti ICI per gli anni dal 2001 al 2009, ai sensi dell’art. 64 della legge n. 388/2000. I Ministeri eccepiscono la prescrizione e l’infondatezza della domanda, chiedendo in via riconvenzionale la restituzione delle somme erogate in assenza della dichiarazione prescritta dal d.m. n. 197/2002.
Il Tribunale di Brescia accoglie la domanda principale e rigetta quella riconvenzionale. La Corte d’appello di Brescia, in parziale accoglimento dell’impugnazione dei Ministeri, ridetermina il credito del Comune in Euro 3.399,26, escludendo il contributo per il 2009, erogato senza la prescritta dichiarazione, e disattendendo l’eccezione di prescrizione, sul rilievo dell’operatività della prescrizione decennale. Propongono ricorso per cassazione il Comune, con due motivi, e i Ministeri, in via incidentale.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina prioritariamente il ricorso incidentale, che investe il diritto del Comune ai contributi per gli anni dal 2001 al 2009. La questione riguarda l’interpretazione dell’art. 64 della legge n. 388/2000, che demanda al Ministro dell’interno la determinazione dei criteri applicativi, attuata con il d.m. n. 197/2002.
Il Collegio richiama il principio già enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, che intende ribadire: il superamento delle soglie va valutato senza tener conto del minor gettito ICI compensato con trasferimenti consolidati, ma ai fini della determinazione del minor introito annuale rilevano anche le autodeterminazioni presentate negli anni precedenti e non compensate. La ratio del contributo è neutralizzare le conseguenze sfavorevoli del meccanismo provvisorio di determinazione della rendita.
La Corte confuta la tesi della sentenza impugnata, secondo cui il consolidamento sarebbe una modalità tecnica contabile e la perdita di gettito sarebbe destinata a ripetersi negli anni successivi. L’art. 2, comma primo, del d.m. n. 197/2002, ancorando il contributo al confronto tra minor gettito e spesa corrente dello stesso anno, conferma l’impossibilità di computare il minor gettito degli anni precedenti, già compensato mediante trasferimenti consolidati.
È fondato anche il primo motivo del ricorso principale, sul rigetto del contributo per il 2009. Il richiamo all’art. 2-quater del d.l. n. 154/2008 non è pertinente, riferendosi alle dichiarazioni relative al 2005 e agli anni precedenti: per il 2009 trova applicazione l’art. 1, comma 712, della legge n. 296/2006, con termine al 30 giugno 2010. La precisazione della circolare F.L. n. 9 del 2007, che esclude la dichiarazione in mancanza di variazioni, è coerente con il consolidamento previsto dall’art. 64, comma secondo, e non contrasta con la disciplina richiamata. La presentazione della dichiarazione per il 2009 è dunque superflua ove non si sia verificata un’ulteriore riduzione di gettito.
Ne consegue l’assorbimento del secondo motivo, sulla contraddittorietà del comportamento dei Ministeri, e la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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