Motivazione apparente se ignora la memoria ex art. 183 c.p.c. (Cass. civ. Sez. III n. 20269 del 19.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza d’appello che, dopo aver accolto il motivo sull’esistenza di un accordo compensativo tra le parti, neghi poi il credito della ricorrente senza esaminare la memoria ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ. di controparte, in cui il debito risulta riconosciuto, incorre in motivazione carente e contraddittoria. Il giudice di merito che trascura un documento ritualmente acquisito e ammissivo viola il dovere di esame complessivo delle risultanze istruttorie. La mancata considerazione degli effetti dell’accoglimento del motivo d’appello determina il vizio di motivazione apparente, censurabile ai sensi degli artt. 360, primo comma, n. 5, e 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.. Il ricorso incidentale condizionato che, sotto veste di violazione di legge, proponga una questione meramente fattuale è inammissibile.
Il Fatto
Una società ha ottenuto dal Tribunale di Roma un decreto ingiuntivo nei confronti di un’altra società per il corrispettivo di operazioni di swap, fondato su tre fatture emesse nel 2012 e nel 2013. La società ingiunta si è opposta e ha a sua volta ottenuto un diverso decreto ingiuntivo. Riunite le opposizioni, il Tribunale ha rigettato la prima e accolto la seconda, reputando sussistente una transazione tra le parti.
La società appellante ha censurato la qualificazione del negozio, sostenendo la natura di compensazione. La Corte d’appello di Roma ha rigettato il gravame, confermando l’accoglimento dell’opposizione con diversa motivazione. Avverso questa decisione la società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi; la controricorrente ha resistito con ricorso incidentale condizionato.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte affronta in via prioritaria il ricorso incidentale condizionato. L’unico motivo denuncia violazione degli artt. 1241, 1965 e 1362 cod. civ. in ordine alla qualificazione dell’accordo. La Corte lo reputa inammissibile, perché, nonostante la veste della rubrica, è puramente fattuale e non confrontabile con la ratio della sentenza impugnata.
Passando al ricorso principale, il primo motivo deduce omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.. La ricorrente lamenta che il giudice d’appello non abbia considerato la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, cod. proc. civ. depositata da controparte nel 2015, in cui il debito relativo alle fatture poste a base del decreto ingiuntivo sarebbe stato riconosciuto.
La Corte osserva che la corte territoriale, dopo aver accolto il primo motivo d’appello, ha travolto il decreto ingiuntivo con una motivazione radicalmente assertiva. Il giudice di merito non ha dato alcun rilievo alla memoria ammissiva di controparte, né agli effetti dell’accoglimento del motivo che aveva appena operato.
Il ragionamento del giudice d’appello risulta quindi carente e contraddittorio: ha ritenuto che la ricorrente non avesse crediti pur avendo poco prima riconosciuto che tra le parti era stato stipulato un vero e proprio accordo compensativo. Il secondo motivo ripropone la stessa doglianza sotto il profilo degli artt. 115, 116 cod. proc. civ. e 2709 cod. civ.; il terzo censura la manifesta illogicità della motivazione per non avere esaminato tutti i documenti allegati.
La Corte accoglie la prima parte del primo motivo. La decisione impugnata viene cassata in relazione, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, che dovrà procedere a un nuovo esame complessivo delle risultanze istruttorie.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1241 c.c. – Estinzione per compensazione
- Art. 1362 c.c. – Intenzione dei contraenti
- Art. 1965 c.c. – Nozione
- Art. 115 c.p.c. – Disponibilità delle prove
- Art. 116 c.p.c. – Valutazione delle prove
- Art. 183 c.p.c. – Prima comparizione delle parti e trattazione della causa
- Art. 360 c.p.c. – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso