Contributi INPGI e iscrizione all’albo: la nullità del contratto non basta (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20352 del 23.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rapporto di lavoro giornalistico, la mancata iscrizione all’albo dei praticanti comporta la nullità del contratto per violazione di legge, non sanabile con la successiva retrodatazione dell’iscrizione. Poiché tale nullità non deriva da illiceità dell’oggetto o della causa, l’attività svolta conserva rilevanza giuridica ed efficacia ai sensi dell’art. 2126 c.c., sicché per il periodo di esecuzione il lavoratore ha diritto al trattamento economico e previdenziale. Non sorge però lo specifico obbligo assicurativo presso l’INPGI, perché presupposto dello stesso non è solo la natura giornalistica dell’attività, ma anche l’iscrizione all’albo. La valutazione delle deposizioni testimoniali e la qualificazione dei rapporti contrattuali costituiscono accertamento riservato al giudice del merito, incensurabile in cassazione fuori dai limiti dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
Il Fatto
L’INPGI emetteva decreto ingiuntivo nei confronti di una società radiotelevisiva per contributi previdenziali non versati e sanzioni civili, relativi a sei collaboratori giornalisti. La società proponeva opposizione e il tribunale la accoglieva, escludendo la natura subordinata dei rapporti per assenza di prestazione quotidiana, orario, postazione fissa e direttive.
La Corte d’appello accoglieva parzialmente il gravame dell’INPGI: riconosceva la subordinazione per cinque posizioni, con il carattere attenuato della prestazione giornalistica, e la escludeva per un collaboratore pubblicista, non iscritto all’albo dei praticanti. Avverso tale sentenza l’INPGI ricorreva per cassazione con un motivo; la società resisteva con controricorso e ricorso incidentale articolato in tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il ricorso principale dell’INPGI censurava la mancata estensione dell’obbligo contributivo anche al collaboratore pubblicista, invocando l’art. 76 della legge n. 388/2000. La Corte ha ritenuto il motivo infondato, richiamando la giurisprudenza secondo cui la mancata iscrizione all’albo dei praticanti determina la nullità del contratto, ma questa, non derivando da illiceità dell’oggetto o della causa, non elimina la rilevanza dell’attività svolta ex art. 2126 c.c.
Il punto decisivo è il presupposto dell’obbligo assicurativo. La Corte ha ribadito che l’assicurazione presso l’INPGI richiede non solo la natura giornalistica dell’attività, ma anche l’iscrizione all’albo. Nel caso concreto la Corte territoriale aveva accertato che la prova testimoniale non dimostrava né il vincolo di subordinazione né la natura giornalistica della prestazione, essendosi i testimoni riferiti a circostanze compatibili con l’autonomia.
I tre motivi del ricorso incidentale della società sono stati dichiarati inammissibili. Essi miravano a una rivisitazione delle deposizioni testimoniali e a una riqualificazione dei contratti, questione riservata al giudice del merito e censurabile solo nei limiti dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. La Corte ha escluso l’omesso esame di fatti decisivi, poiché le risultanze istruttorie erano state compiutamente valutate, benché in senso difforme dalle aspettative della ricorrente incidentale.
Ne è derivato il rigetto del ricorso principale e la dichiarazione di inammissibilità di quello incidentale, con compensazione delle spese per soccombenza reciproca e l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.