Retribuzione dirigenziale e minimo contrattuale: omessa pronuncia e giudicato esterno (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14781 del 27.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di retribuzione accessoria dei dirigenti degli enti locali, il fondo previsto dall’art. 26 del C.C.N.L. Area Dirigenza del 23 dicembre 1999 va determinato tenendo conto delle posizioni dirigenziali effettivamente coperte e va utilizzato anche per le indennità dei dirigenti assunti a tempo determinato, trovando applicazione, in forza del richiamo dell’art. 110 t.u.e.l. e della clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, la disciplina contrattuale compatibile con la natura a termine dell’incarico. Il datore di lavoro pubblico è tenuto alla ripetizione dell’indebito delle somme corrisposte sine titulo, senza che rilevi la non imputabilità dell’errore, e l’art. 4 d.l. n. 16 del 2014, conv. dalla legge n. 68 del 2014, non deroga all’art. 2033 cod. civ. In sede di legittimità la sentenza d’appello è nulla, per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., se omette di pronunciarsi sul motivo relativo all’erronea esclusione del minimo contrattuale dal quantum restitutorio e su quello concernente il giudicato esterno.
Il Fatto
Un dirigente a tempo determinato di un comune riceve un decreto ingiuntivo per la restituzione delle somme percepite a titolo di retribuzione di posizione e di risultato nel triennio 2005-2007. Il tribunale accoglie solo in parte l’opposizione del lavoratore, rilevando l’assenza dei presupposti di legge per l’erogazione e negando la restituzione delle ritenute fiscali. La corte d’appello rigetta il gravame, escludendo la spettanza delle retribuzioni accessorie per mancanza di contratto integrativo decentrato, di costituzione del fondo per la dirigenza e di controllo dei vincoli di bilancio; nega inoltre l’applicabilità dell’art. 4 d.l. n. 16 del 2014 e respinge la domanda di pagamento per incarichi aggiuntivi, in ragione del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il dirigente ricorre per cassazione con otto motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto i motivi di error in procedendo. Il primo, con cui si contesta la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. per avere i giudici di merito dato per pacifiche circostanze mai ammesse, è inammissibile: il ricorso non trascrive i passaggi difensivi dei quali si assume l’equivoca negazione e sollecita un riesame degli atti precluso in sede di legittimità. La Corte ribadisce che il requisito dell’art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ. opera anche in caso di denuncia di errores in procedendo e che spetta al giudice del merito apprezzare l’esistenza e il valore di una condotta di non contestazione.
Nel merito del secondo motivo, la Corte conferma l’orientamento inaugurato da Cass. n. 9645/2012 e proseguito da Cass. n. 13929/2022: il fondo dirigenziale va commisurato alle posizioni effettivamente coperte e serve anche per i dirigenti a termine. Il principio si armonizza con l’estensione della disciplina compatibile con l’incarico a termine, in forza dell’art. 110 t.u.e.l. e del divieto di trattamento differenziato non giustificato da obiettive ragioni (Cass. n. 5516 del 2015).
Il terzo motivo è fondato. La corte d’appello, pur richiamando in motivazione la salvaguardia del minimo contrattuale della retribuzione di posizione, nulla ha detto sul motivo che censurava l’erronea esclusione di tale minimo dal quantum debeatur restitutorio, incorrendo in una contraddizione tra motivazione e dispositivo. Il quarto motivo resta assorbito. Parimenti fondato è il quinto motivo: i giudici di secondo grado hanno omesso di pronunciarsi sul motivo relativo al giudicato esterno del decreto ingiuntivo non opposto, con conseguente violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.; il sesto motivo resta assorbito.
Infondati gli altri mezzi. Il settimo, che invoca l’art. 2126 cod. civ. per una retribuzione adeguata, non si applica quando la prestazione si configuri quale mero aumento della retribuzione di posizione, privo di relazione sinallagmatica con una prestazione aggiuntiva (Cass. n. 36358 del 2021; Cass. n. 28966 del 2023). Il trattamento economico dirigenziale è quello stabilito dalla contrattazione collettiva, e il datore pubblico è tenuto alla ripetizione delle somme sine titulo senza la previa dimostrazione dell’errore riconoscibile (Cass. n. 11645 del 2021). L’ottavo motivo è infondato: l’art. 4 d.l. n. 16 del 2014 non deroga all’art. 2033 cod. civ., sicché l’amministrazione può recuperare le somme indebitamente versate.
La sentenza è quindi cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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