Procura alle liti assente al deposito del ricorso: è inammissibile il ricorso che non si confronti con la “rimessione in termini” (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 2088 del 31.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, denunciando la violazione dell’art. 182 c.p.c., non si confronti con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata. Qualora il giudice di merito abbia escluso l’inesistenza o la nullità della procura alle liti, configurando l’omesso deposito come un “mero errore informatico” sanabile attraverso la rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c., la censura che argomenti sull’inapplicabilità della disciplina della sanatoria processuale è inammissibile per difetto di coerenza rispetto al decisum. Gli errores in procedendo non sono rilevabili d’ufficio e richiedono l’indicazione specifica, ex art. 366 c.p.c., della norma processuale effettivamente violata.
Il Fatto
Alcuni lavoratori avevano ottenuto dal Tribunale di Napoli la condanna dell’Azienda Ospedaliera al pagamento di somme per lavoro straordinario festivo. L’Azienda aveva corrisposto quanto dovuto, ma la sentenza di primo grado era stata riformata in appello, con pronuncia passata in giudicato. L’Azienda aveva quindi agito per la restituzione delle somme, ottenendo ragione sia in primo grado sia in appello.
Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli, i lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo l’omesso esame di un fatto decisivo e la violazione dell’art. 182 c.p.c., assumendo che la procura alle liti conferita ai difensori dell’Azienda non fosse stata depositata al momento della costituzione in giudizio e che la Corte territoriale avesse erroneamente ricondotto la fattispecie a una nullità sanabile.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato i motivi di ricorso inammissibili, rilevando un duplice profilo di incoerenza. In primo luogo, la censura di omesso esame è apodittica, poiché la sentenza impugnata ha espressamente considerato la mancata presenza in atti della procura, ricostruendola come conseguenza di un errore materiale telematico.
In secondo luogo, la Corte ha evidenziato che il giudice di merito non ha affatto applicato l’art. 182 c.p.c., non avendo riconosciuto alcun vizio della procura né concesso termini per sanarlo. La Corte territoriale ha invece ritenuto che la procura, ancorché “non materialmente versata”, fosse già esistente al momento del deposito del ricorso, in quanto connessa a una delibera di incarico di data certa, e che l’omissione fosse dovuta a un mero errore informatico nella formazione del fascicolo telematico, sanabile con la rimessione in termini.
La Cassazione ha quindi precisato che il ricorso, argomentando sull’inapplicabilità dell’art. 182 c.p.c., non si misura con la reale motivazione della sentenza, la quale si fonda su diverse fattispecie normative, quali il raggiungimento dello scopo (art. 156 c.p.c.) e la rimessione in termini (art. 153, comma 2, c.p.c.), in relazione agli artt. 165 e 415 c.p.c. Gli errores in procedendo, non essendo rilevabili d’ufficio (cfr. Sezioni Unite n. 20181 del 2019), richiedono la rituale indicazione della norma violata, individuazione che nel caso di specie è mancata.
In conclusione, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 153 c.p.c. – Improrogabilità dei termini perentori
- Art. 156 c.p.c. – Rilevanza della nullità
- Art. 165 c.p.c. – Costituzione dell'attore
- Art. 182 c.p.c. – Difetto di rappresentanza o di autorizzazione
- Art. 366 c.p.c. – Contenuto del ricorso
- Art. 415 c.p.c. – Deposito del ricorso e decreto di fissazione dell'udienza