Contributi INPS soci di s.a.s. calcolati su tutti i redditi d’impresa (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20966 del 23.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della determinazione del contributo annuo dovuto dagli iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciali, l’art. 3-bis del d.l. n. 384/1992, convertito con modificazioni nella legge n. 438/1992, impone di rapportare la base imponibile alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF per l’anno cui i contributi si riferiscono. La nozione di reddito d’impresa va individuata secondo la disciplina fiscale, con la conseguenza che in essa rientrano, per il principio di trasparenza fiscale del d.P.R. n. 917/1986, art. 6, comma 3, anche i redditi da partecipazione a società di persone, ancorché il socio non svolga in essa attività lavorativa. Non sussiste la dedotta disparità di trattamento rispetto ai soci di società di capitali, i cui utili restano redditi di capitale e non concorrono alla base contributiva.
Il Fatto
Il ricorrente, iscritto alla gestione previdenziale dei commercianti, impugna l’avviso bonario emesso dall’INPS per il mancato versamento di contributi IVS a percentuale o eccedenti il minimale, relativi agli anni 2009 e 2010.
Il Tribunale accoglie la domanda, ritenendo che i redditi considerati dall’Istituto fossero redditi da partecipazione a s.a.s., non assoggettabili a contribuzione, e che dunque mancassero i presupposti dell’iscrizione. L’INPS propone appello, osservando che la controversia non riguardava l’obbligo di iscrizione, ma la corretta applicazione dell’art. 3-bis del d.l. n. 384/1992: i contributi eccedenti il minimale si calcolano sulla totalità dei redditi d’impresa, compresi quelli di partecipazione indicati nel quadro RH. La Corte d’appello di Bari accoglie il gravame, respingendo il ricorso del lavoratore, che ricorre per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 3-bis del d.l. n. 384/1992 e dell’art. 6, comma 3, del d.P.R. n. 917/1986, nonché l’illegittimità costituzionale della normativa per contrasto con gli artt. 3, 53 e 38, comma 2, Cost.
La Corte respinge la censura richiamando l’orientamento consolidato (Cass. n. 29779/2017, sez. VI, così come le successive Cass. n. 21540/2019, n. 23790/2019, n. 24096/2019, n. 26958/2019, n. 18822/2021) e in particolare Cass. n. 16813/2023.
Il punto di partenza è testuale. La previgente legge n. 233/1990 assumeva come base contributiva il solo reddito della attività di impresa che dava titolo all’iscrizione. La nuova disposizione parla invece della “totalità dei redditi d’impresa” denunciati ai fini IRPEF. Il legislatore ha così distinto gli elementi sui quali si radica il sorgere della tutela previdenziale dagli elementi ulteriori rispetto ai quali si individua la misura della contribuzione, realizzando un ampliamento della base imponibile contributiva, in connessione con il processo di armonizzazione alla base imponibile tributaria.
Per individuare il reddito rilevante occorre dunque fare riferimento alle norme fiscali. Il d.P.R. n. 917/1986 distingue, all’art. 55, i redditi d’impresa e, all’art. 44, lett. e), i redditi di capitale, tra i quali rientrano gli utili da partecipazione a società di capitali. Per le società di persone opera invece il principio di trasparenza fiscale: i redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano, sono considerati redditi d’impresa e imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili.
Da qui il principio già affermato da Cass. n. 29779/2017: nel determinare i contributi dovuti dagli artigiani ed esercenti attività commerciali vanno computati anche i redditi percepiti come socio accomandante, seppure diversi da quelli che trovano causa nel rapporto di lavoro oggetto della posizione previdenziale. La Corte costituzionale, sentenza n. 354/2001, ha del resto escluso la dedotta disparità di trattamento, valorizzando il collegamento personale proprio delle società di persone e la correlazione tra onere contributivo e prestazioni previdenziali. Ne consegue il rigetto del ricorso.
Nota della Redazione
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