Contributi ai partiti: detraibilità d’imposta e non deducibilità dal reddito (Cass. civ. Sez. V n. 18407 del 07.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reddito d’impresa, i contributi erogati ai partiti politici non sono deducibili dal reddito imponibile. L’art. 15, comma 1, TUIR riconosce, infatti, la detraibilità dall’imposta nella misura del 19 per cento dell’erogazione liberale, non la deducibilità dal reddito. È pertanto errata la statuizione del giudice di merito che ammette in deduzione siffatti contributi, confondendo i due distinti istituti. La censura che denunci tale confusione è fondata.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate notificava a una società di autolinee un avviso di accertamento per maggior imposta relativo all’anno d’imposta 2009, fondato su diversi rilievi. Tra questi, il disconoscimento della deduzione di contributi erogati a partiti politici e di costi di assistenza fiscale, oltre alla contestazione delle perdite pregresse utilizzate dalla contribuente.

La Commissione tributaria provinciale accoglieva in parte il ricorso della società. La Commissione tributaria regionale della Calabria respingeva parzialmente l’appello principale della contribuente e integralmente l’impugnazione incidentale dell’Ufficio. Avverso tale sentenza l’Agenzia proponeva ricorso per cassazione affidato a cinque motivi; la società resisteva con controricorso e memoria illustrativa.

La Motivazione della Corte

La Corte disattende anzitutto l’eccezione di inammissibilità del ricorso ex art. 366, primo comma, num. 6, cod. proc. civ., rilevando che lo stesso riporta le parti essenziali degli atti processuali e le indicazioni indispensabili alla decisione.

Il primo motivo, con cui si denuncia la violazione dell’art. 15, comma 1, TUIR, è accolto. La statuizione dei giudici d’appello è contraddittoria: essi dapprima richiamano la norma che prevede la detrazione dall’imposta del 19 per cento dell’erogazione liberale al partito politico — profilo che l’Ufficio non aveva contestato — e poi ammettono la deduzione del contributo dal reddito, disattendendo il concetto di inerenza. La Corte rileva che la società aveva dedotto il contributo come costo e che l’Agenzia lo aveva correttamente disconosciuto: la norma invocata prevede la detraibilità, non la deducibilità, già riconosciuta nella misura del 19 per cento.

Il secondo motivo, relativo all’art. 84 TUIR, è inammissibile. La doglianza non attiene a una violazione di legge, ma all’esatta percezione di un fatto storico: un errore in fatto nella lettura del prospetto delle perdite. Si tratta di accertamento in fatto, non censurabile in sede di legittimità.

Il terzo motivo, fondato sull’art. 110 TUIR, resta assorbito, perché poggia sulla medesima assunta insussistenza delle perdite già esaminata con il secondo motivo. Il quarto motivo, che invoca la nullità della sentenza ex art. 112 cod. proc. civ., è infondato: non sussiste alcun vizio di ultrapetizione, poiché la decisione corrisponde a quanto richiesto dalla contribuente.

Il quinto motivo, relativo all’art. 109 TUIR e ai costi di assistenza fiscale, è infondato: la Corte regionale ha svolto un accertamento in fatto sull’inerenza e sulla certezza dei costi, non censurabile in cassazione. In definitiva, la sentenza è cassata in relazione al solo motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *