Il raddoppio dei termini non opera per l’IRAP in assenza di sanzioni penali (Cass. civ. Sez. 5 n. 8701 del 08.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il cd. raddoppio dei termini di accertamento, previsto dagli artt. 43 del d.P.R. n. 600/1973 e 57 del d.P.R. n. 633/1972 nella versione applicabile ratione temporis, opera in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l’obbligo di presentazione della denuncia penale, a prescindere dall’effettivo esercizio dell’azione penale. Tale disciplina non trova applicazione per l’IRAP, le cui violazioni non sono presidiate da sanzioni penali. In materia di accertamento dei redditi d’impresa, il maggior reddito da cessione immobiliare non può fondarsi solo sullo scostamento tra corrispettivo dichiarato e valore normale secondo le quotazioni OMI, richiedendosi ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti. Non sussiste alcun vincolo tra il valore dichiarato ai fini dell’imposta di registro e l’accertamento della plusvalenza ai fini reddituali.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativo all’anno d’imposta 2007 nei confronti dell’ex socio e liquidatore di fatto di una società cancellata dal registro delle imprese. L’atto impositivo contestava la detrazione di costi per operazioni soggettivamente inesistenti e l’occultamento di ricavi conseguente alla vendita di ventidue immobili.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso del contribuente, ma la Commissione tributaria regionale del Lazio, accogliendo l’appello dell’Ufficio, riteneva legittimo l’accertamento. Avverso tale sentenza il contribuente proponeva ricorso per cassazione, affidato a sette motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente esaminato i primi tre motivi, relativi alla pretesa responsabilità del socio ex art. 36 del d.P.R. n. 602/1973 e all’art. 2495 cod. civ. Il riferimento della CTR all’art. 2495 cod. civ. era erroneo, poiché la pretesa era stata rivolta al contribuente per un comportamento tenuto nel periodo in cui era stato socio, sulla base della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili. In una società a ristretta base sociale tale presunzione è legittima, salva la prova contraria del socio, non fornita nel caso di specie. Ne deriva l’inammissibilità del primo e del terzo motivo, che non si confrontavano con la ratio decidendi, e l’infondatezza del secondo, atteso che l’avviso era stato notificato al contribuente anche quale ex socio.
Quanto alla rettifica del valore degli immobili, la Corte ha richiamato il proprio orientamento consolidato: l’accertamento di un maggior reddito da cessione immobiliare non può fondarsi esclusivamente sullo scostamento tra prezzo dichiarato e quotazioni OMI, ma richiede ulteriori elementi indiziari. Nel caso di specie, la CTR aveva correttamente valorizzato anche i valori dei mutui bancari, sensibilmente superiori ai prezzi di vendita, e aveva spiegato l’inattendibilità del prezzo indicato nel contratto prodotto dal contribuente.
La Corte ha altresì escluso un vincolo tra il valore dichiarato ai fini dell’imposta di registro e l’accertamento della plusvalenza ai fini reddituali, non sussistendo un collegamento diretto tra i due valori. Sul punto ha richiamato l’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 147/2015, norma interpretativa retroattiva, che vieta la determinazione induttiva della plusvalenza solo sulla base del valore dichiarato ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria o catastale, imponendo l’indicazione di altri elementi indiziari.
Accolto, infine, il sesto motivo concernente il raddoppio dei termini. La Corte ha ribadito che la disciplina del raddoppio opera in presenza di seri indizi di reato, anche se la denuncia sia archiviata o presentata oltre i termini di decadenza. Tuttavia, il cd. raddoppio non può trovare applicazione per l’IRAP, le cui violazioni non sono presidiate da sanzioni penali. Nel caso di specie, la falsa dichiarazione del prezzo di vendita integrava potenzialmente i reati di cui agli artt. 3 e 4 del d.lgs. n. 74/2000, sicché i presupposti per il raddoppio sussistevano per IRES e IVA, ma non per l’IRAP. La sentenza è stata conseguentemente cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.