Responsabilità solidale del direttore dei lavori per difetti dell’opera (Cass. civ. Sez. II n. 18405 del 07.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di appalto, la responsabilità dell’appaltatore e del direttore dei lavori è improntata al vincolo della solidarietà, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2055, primo comma, e 1292 c.c., allorché i rispettivi inadempimenti abbiano concorso a determinare il medesimo evento dannoso, anche in violazione di norme diverse. Il vincolo solidale si estende all’ipotesi in cui taluno degli autori del danno risponda a titolo di responsabilità contrattuale. Il direttore dei lavori è tenuto alla sorveglianza per impedire che le difformità si verifichino e non solo a rilevare quelle già verificatesi, con responsabilità per inosservanza del dovere di controllo durante tutto il corso delle opere e non solo nel periodo successivo all’ultimazione. La diligenza richiesta ex art. 1176 c.c. è quella professionale, parametrata alla diligentia quam in concreto. L’azione verso il direttore dei lavori, inerente alla prestazione d’opera professionale, è soggetta ai termini di decadenza e prescrizione del contratto d’opera e non a quelli previsti per l’appaltatore.
Il Fatto
Una committente conveniva in giudizio, davanti al Tribunale, l’impresa appaltatrice, il socio accomandatario e il direttore dei lavori, chiedendo il risarcimento dei danni subiti per l’esecuzione delle opere conferite in appalto. I convenuti eccepivano la decadenza e la prescrizione, chiedendo la chiamata in causa delle rispettive compagnie assicuratrici. L’appaltatrice proponeva domanda riconvenzionale per il saldo del corrispettivo.
Il Tribunale condannava i convenuti in solido al risarcimento e accoglieva la riconvenzionale, riconoscendo la responsabilità interna del direttore dei lavori per un terzo, ma escludendo la manleva verso la compagnia assicuratrice del professionista. La Corte d’appello, riuniti i gravami, respingeva l’appello incidentale del direttore dei lavori. Questi ricorreva per cassazione, deducendo l’intervenuta accettazione delle opere, la tardività della denuncia dei vizi e la natura extracontrattuale della responsabilità ex art. 1669 c.c.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta la questione della natura della responsabilità del direttore dei lavori e del regime dei termini applicabili. Rileva che la responsabilità dell’appaltatore e del progettista-direttore dei lavori deriva da due distinti contratti: l’una governata dal rapporto di appalto, l’altra dal contratto d’opera professionale. Solo in parte coincide il contenuto delle sanzioni, perché al professionista il committente può chiedere il rimborso del danno ed eventualmente la correzione del progetto, mentre all’appaltatore può richiedere l’eliminazione dei difetti o la riduzione del prezzo.
Poiché il committente ha agito verso il direttore dei lavori per far valere le sue inadempienze ai doveri di vigilanza, correttamente l’azione è stata reputata inerente alla prestazione d’opera professionale, come tale soggetta ai termini di decadenza e prescrizione previsti per il contratto d’opera e non a quelli stabiliti per la responsabilità dell’appaltatore. Ne deriva che non si poneva alcuna questione di tardiva denuncia dei vizi, risultando pacifico che alla data del marzo 2013 non era superato il termine decennale di prescrizione ordinaria.
La Corte precisa poi che l’ipotesi di responsabilità regolata dall’art. 1669 c.c., di natura extracontrattuale, presuppone che il committente abbia evocato in giudizio, a titolo di concorso con l’appaltatore, tutti i soggetti che, prestando a vario titolo la loro opera, abbiano contribuito per colpa professionale alla determinazione dell’evento dannoso. Tuttavia tali concorrenti rispondono a titolo di responsabilità professionale, con la conseguenza che le eccezioni di decadenza e prescrizione proprie dell’azione ex art. 1669 c.c. non si estendono al direttore dei lavori.
Quanto al merito della responsabilità, il professionista è tenuto alla sorveglianza per impedire che le difformità si verifichino e non solo a rilevare quelle già verificatesi. Nelle sue obbligazioni rientrano l’accertamento della conformità della progressiva realizzazione dell’opera al progetto, delle modalità esecutive al capitolato e alle regole della tecnica, l’adozione di accorgimenti tecnici preventivi e il controllo sull’ottemperanza dell’appaltatore, con obbligo di riferire al committente prima che le difformità si cristallizzino. Una volta verificatesi, il direttore dei lavori ne risponde in solidole con l’appaltatore.
Parimenti infondato è il motivo sull’operatività della polizza assicurativa: la Corte si attiene alle condizioni contrattuali, che postulavano danni materiali diretti da rovina totale delle opere o da rovina e gravi difetti di parti a lunga durata compromettenti in maniera certa e attuale la stabilità dell’opera. Con apprezzamento di fatto non sindacabile, è stato escluso che i difetti accertati avessero provocato tale rovina, non essendo riconosciuti danni da vizi strutturali ed essendo stata esclusa ogni incidenza sulla stabilità, con possibilità di sanatoria edilizia. Il ricorso incidentale della committente è respinto quanto all’indennizzo per spese future, ritenute ipotetiche, e alla domanda riconvenzionale sul saldo, non emergendo dalle risultanze la prova dell’integrale pagamento del prezzo pattuito.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.