Contributi previdenziali, giudicato implicito e preclusioni nel giudizio di rinvio (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11730 del 05.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di rinvio, procedimento chiuso preordinato a una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, opera il giudicato implicito formatosi con la sentenza rescindente. Alle parti è inibito ampliare il thema decidendum con domande ed eccezioni nuove, e neppure le questioni rilevabili d’ufficio che la Corte di cassazione non abbia considerato possono essere dedotte o esaminate. La prescrizione in materia previdenziale, pur costituendo questione di diritto, non sfugge a tale preclusione: il fatto nuovo idoneo a mantenere il termine decennale del credito contributivo ante 1996 non è deducibile né rilevabile d’ufficio, a norma dell’art. 394, terzo comma, cod. proc. civ.
Il Fatto
Un contribuente riceveva un’intimazione di pagamento per contributi previdenziali IVS relativi al periodo 1985-1991, già richiesti con cartella esattoriale non opposta. Il Tribunale rigettava l’opposizione, ritenendo il credito soggetto a prescrizione decennale ex art. 2953 cod. civ. La Corte d’appello confermava. La Cassazione, in sede di rinvio, ha annullato la decisione, richiamando le Sezioni Unite n. 26397 del 2016: la scadenza del termine perentorio per impugnare l’atto di riscossione determina l’irretrattabilità del credito, ma non converte il termine breve di prescrizione in quello ordinario.
In applicazione del principio, la Corte d’appello, in sede di rinvio, accoglieva l’appello del contribuente. L’ente previdenziale ricorre nuovamente, sostenendo che il credito era anteriore al 1996 e che un atto interruttivo del 30.8.1995 manteneva il termine in dieci anni ai sensi dell’art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335/1995. Il contribuente resiste con controricorso.
La Motivazione della Corte
L’unico motivo denuncia la violazione delle citate norme e dell’art. 384 cod. proc. civ., per avere la Corte del merito trascurato che si trattava di credito ante 1996 e che esisteva un atto interruttivo prodotto nel giudizio di rinvio.
La Corte dichiara il motivo inammissibile. Richiama il principio per cui, nel giudizio di rinvio, non solo è inibito alle parti ampliare il thema decidendum con domande ed eccezioni nuove, ma operano anche le preclusioni derivanti dal giudicato implicito formatosi con la sentenza rescindente. Neppure le questioni rilevabili d’ufficio, non considerate dalla Corte Suprema, possono essere dedotte o esaminate, perché diversamente si porrebbe nel nulla la sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità.
Nel caso concreto, l’ente ha introdotto nel giudizio di rinvio un fatto nuovo: l’invio di una raccomandata con avviso di ricevimento sottoscritto il 30.8.1995, avente efficacia di atto interruttivo della prescrizione, peraltro neppure riportato in ricorso. Tale fatto, astrattamente idoneo a mantenere decennale il termine del credito contributivo ante 1996, non poteva più essere dedotto né rilevato d’ufficio.
La Corte sottolinea che la prescrizione in materia previdenziale è questione di diritto, ma ciò non consente di superare il giudicato implicito formatosi sulla questione controversa, introdotta con l’atto introduttivo e relativa alla prescrizione dell’azione esecutiva scaturita dalla cartella notificata il 18.4.2002, non opposta ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 46/1999.
Le eccezioni e produzioni documentali dell’ente nel giudizio di rinvio non sono consentite, perché alla stregua dell’art. 394, terzo comma, cod. proc. civ. le parti non possono formulare nuove conclusioni, proporre domande ed eccezioni nuove, prospettare nuove tesi difensive né produrre nuovi documenti. All’inammissibilità segue la condanna alle spese e l’obbligo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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