CANCELLAZIONE DALLE GRADUATORIE SENZA TITOLO ABILITATIVO: NIENTE RISARCIMENTO SE IL RECESSO È LEGITTIMO (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8459 del 04.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La pretesa risarcitoria per la mancata ottemperanza a un’ordinanza cautelare che aveva disposto l’inserimento in graduatoria e la stipula di un contratto di assunzione è priva di fondamento quando, con sentenza passata in giudicato, sia stato definitivamente accertato che il lavoratore non possedeva il titolo abilitativo che ne legittimava l’assunzione e che i contratti stipulati erano nulli. Il diritto al risarcimento del danno è giustificato dall’illegittimità del recesso e non dalla mera inottemperanza al provvedimento giudiziale provvisoriamente esecutivo ma non definitivo. Ne consegue che, qualora il diritto asseritamente leso sia stato poi definitivamente escluso, il danno non può considerarsi ingiusto e, quindi, risarcibile. Tale principio opera anche quando il giudicato si sia formato in pendenza del giudizio di legittimità, essendo la Corte di cassazione istituzionalmente tenuta a conoscere i propri precedenti.
Il Fatto
Una docente, inserita nelle graduatorie ad esaurimento per l’insegnamento delle materie letterarie dal 2002 con un titolo abilitante, veniva cancellata dalle stesse dal Ministero dell’Istruzione e del Merito per mancato possesso del titolo abilitativo. Nel frattempo, aveva ottenuto ordinanze cautelari che ne dichiaravano il diritto all’inserimento in graduatoria e alla conclusione di un contratto di assunzione. La lavoratrice adiva quindi il Tribunale di Roma chiedendo il risarcimento del danno contrattuale o extracontrattuale per la mancata ottemperanza a tali ordinanze e per la mancata corresponsione della retribuzione per l’anno scolastico 2016/2017.
Il Tribunale accoglieva la domanda e la Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 9 maggio 2023, confermava la decisione, ritenendo sussistente il diritto della docente ad essere assunta senza preclusioni. Avverso tale sentenza, il Ministero proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 700 c.p.c. e il travisamento del contenuto dell’ordinanza cautelare, che legittimava solo a concorrere per le supplenze e non certo alla stipula di un contratto a tempo indeterminato.
La Motivazione della Corte
Nel decidere il ricorso, la Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato che, con la sentenza n. 2480/2025 del medesimo giudice di legittimità, era divenuto definitivo il pronunciamento della Corte d’Appello di Roma circa la legittimità del recesso del Ministero dal rapporto di lavoro con la docente, motivato dal mancato conseguimento del titolo abilitante. La stessa era stata esclusa dalla graduatoria del procedimento abilitante nel 2001 per non aver maturato i giorni di pregresso insegnamento richiesti e non aveva mai più conseguito il titolo. La Corte ha quindi statuito che il giudicato esterno, formatosi fra le stesse parti, incide direttamente sulla controversia in esame: l’accertamento dell’assenza del titolo legittimante e della nullità dei contratti stipulati implica l’insussistenza di qualsiasi diritto alla prosecuzione del rapporto, travolgendo di conseguenza la pretesa risarcitoria per la mancata ottemperanza alle pregresse ordinanze cautelari.
La Corte ha richiamato il principio consolidato secondo cui, in caso di licenziamento, le somme erogate a titolo risarcitorio sono ripetibili qualora la sentenza che aveva disposto la reintegrazione venga successivamente riformata, perché il diritto al risarcimento trova fondamento nell’illegittimità del recesso e non nell’inottemperanza a un provvedimento provvisoriamente esecutivo ma non definitivo. Da tale principio discende che il danno, per essere risarcibile, deve essere ingiusto, e tale ingiustizia non è ravvisabile quando il diritto asseritamente leso, seppure riconosciuto da una pronuncia non definitiva, sia stato poi definitivamente escluso.
Quanto alla rilevabilità del giudicato esterno, la Corte ha precisato che, secondo le Sezioni Unite, il limite del divieto di far uso della propria scienza privata non opera quando il giudicato si sia formato a seguito di una pronuncia della Corte di cassazione, la quale è istituzionalmente tenuta a conoscere i propri precedenti in ragione della sua funzione nomofilattica.
Alla luce di tali argomentazioni, la Corte ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato l’originaria domanda della lavoratrice, compensando integralmente tra le parti le spese dell’intero processo.
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Nota della Redazione
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