Natura programmatica dell’art. 27 CCNL e mancata adozione del regolamento (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13167 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 27 del CCNL Comparto Regioni e Autonomie locali del 14 settembre 2000, che demanda all’ente la disciplina della corresponsione dei compensi professionali agli avvocati dipendenti, ha natura meramente programmatica. La clausola non pone un obbligo di regolamentazione a carico dell’amministrazione, ma fissa una direttiva da attuare con un successivo atto, sicché dalla sua inerzia non derivano né vincoli immediati né aspettative giuridicamente tutelate in capo al professionista. Ne consegue che è infondata la domanda risarcitoria del danno da mancato guadagno fondata esclusivamente sull’omessa adozione del regolamento, non essendo configurabile un obbligo di provvedere. L’interpretazione della clausola collettiva, condotta secondo i canoni ermeneutici della circolarità, conferma tale conclusione.
Il Fatto
Un’avvocata dipendente di una Provincia adiva il giudice del lavoro per ottenere il risarcimento del danno derivante dalla mancata adozione, da parte dell’ente, del regolamento previsto dall’art. 27 del CCNL del 14 settembre 2000. Tale regolamento avrebbe dovuto disciplinare la corresponsione dei compensi professionali spettanti agli avvocati dell’ente in caso di sentenza favorevole, anche in ipotesi di compensazione giudiziale delle spese di lite. La domanda, quantificata in una somma predeterminata, era stata rigettata sia in primo grado sia in appello, con sentenza della Corte d’Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, che confermava la decisione di prime cure. L’avvocata ricorreva quindi in cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha disatteso il primo motivo, con cui si denunciava la violazione dell’art. 27 del CCNL 2000, degli artt. 40 e 45 del d.lgs. n. 165/2001 e dei canoni interpretativi contrattuali. Richiamando il proprio orientamento consolidato, la Corte ha ribadito che la clausola collettiva in questione lascia ampio spazio al potere degli enti di disciplinare i compensi, affidando alla contrattazione decentrata la sola materia del coordinamento tra compensi professionali e retribuzione di risultato. La disposizione, quindi, ha carattere programmatico e non è suscettibile di produrre effetti diretti, sicché la sua mancata attuazione non radica alcun diritto in capo al professionista. A nulla rileva che la domanda fosse stata formalmente qualificata come risarcitoria: per la relativa fondatezza sarebbe necessario che l’adozione del regolamento fosse obbligatoria, il che non è.
Quanto alla dedotta violazione dei criteri ermeneutici, la Corte ha evidenziato che la sentenza impugnata non si è limitata al dato letterale, ma ha fatto corretto uso dei canoni dell’interpretazione complessiva e teleologica, conformandosi al principio di circolarità del percorso ermeneutico applicato all’interpretazione dei contratti collettivi.
Il secondo motivo, incentrato sulla violazione di buona fede e correttezza e sull’art. 1355 c.c., è stato dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato. L’inammissibilità è stata affermata per la novità della questione concernente l’autonoma domanda fondata sulla violazione dei suddetti principi, non ritualmente introdotta nei gradi di merito. Nel merito, la Corte ha escluso che l’inerzia dell’ente possa integrare gli estremi di una condizione meramente potestativa, riproponendo la già respinta tesi della natura immediatamente precettiva della clausola.
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Nota della Redazione
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