Iscrizione Cassa Geometri e contributo minimo per esercizio occasionale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5130 del 27.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’obbligatorietà dell’iscrizione alla Cassa di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l’iscrizione all’albo professionale. È invece irrilevante la natura occasionale o saltuaria dell’esercizio della professione, nonché la mancata produzione di reddito. Le previsioni statutarie adottate dalla Cassa a seguito della privatizzazione non hanno esteso l’obbligo di iscrizione a nuove categorie di soggetti rispetto a quanto già previsto dalla disciplina legislativa previgente, ma si sono limitate a ridefinire, nel nuovo assetto normativo, il sistema degli obblighi contributivi. La trasformazione del contributo di solidarietà in contributo soggettivo minimo è coerente con la potestà di adottare le determinazioni necessarie ad assicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine e con il principio di universalizzazione delle tutele previdenziali.

Il Fatto

La Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti impugna in cassazione la sentenza con cui la Corte d’appello di Catanzaro ha respinto il gravame avverso la pronuncia del Tribunale di Crotone. Quest’ultima aveva accolto l’opposizione proposta da un geometra iscritto all’albo avverso una cartella di pagamento relativa a crediti contributivi della Cassa per l’anno 2012.

Il professionista aveva svolto, nell’anno in contestazione, un solo atto professionale. La Corte territoriale, valorizzando tale occasionalità, aveva ritenuto illegittime le disposizioni statutarie della Cassa che impongono l’iscrizione anche a chi esercita la libera professione senza carattere di continuità ed esclusività, con presunzione dell’esercizio per tutti gli iscritti all’albo salvo prova contraria. La questione giunge così davanti alla Corte di legittimità.

La Motivazione della Corte

La Cassa articola due motivi, entrambi per violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Il primo investe il complesso normativo in materia di contribuzione previdenziale dei geometri; il secondo riguarda il riparto dell’onere della prova e, in particolare, l’art. 5 dello Statuto della Cassa.

La Corte ritiene fondato il primo motivo, con conseguente assorbimento del secondo. Il Collegio dà continuità a un orientamento consolidato, richiamando Cass. n. 4568 del 2021 e Cass. n. 28188 del 2022, seguite da numerose conformi, tra cui Cass. n. 15856/2023, n. 17823/2023, n. 25363/2023, n. 12695/2024, n. 22880/2024, n. 30191/2024 e n. 3665/2025.

Secondo tale indirizzo, per l’obbligatorietà dell’iscrizione e del versamento della contribuzione minima basta l’iscrizione all’albo professionale. Non rilevano né il carattere occasionale dell’attività, né l’assenza di reddito. La Corte chiarisce che le previsioni statutarie adottate dalla Cassa dopo la privatizzazione non hanno ampliato la platea degli obbligati rispetto alle leggi previgenti, ma hanno ridefinito il sistema degli obblighi contributivi, in linea con i principi della legge n. 335/1995.

Il Collegio ribadisce inoltre che l’art. 22 della legge n. 773/1982 già manteneva a carico del geometra iscritto all’albo, che non esercitasse la professione con carattere di continuità, il pagamento di un contributo di solidarietà. La potestà di imporre un contributo obbligatorio e di individuarne i presupposti era dunque già prevista nella legge regolatrice della Cassa. La trasformazione del contributo di solidarietà in contributo soggettivo minimo risulta coerente con la potestà di assicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine e con il principio di universalizzazione delle tutele previdenziali.

Di conseguenza, la sentenza impugnata è cassata in relazione al motivo accolto e la causa è rinviata alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

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