Contributi previdenziali indebitamente trattenuti: nessun litisconsorzio necessario con l’INPS (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 7034 del 17.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La controversia promossa dal lavoratore per la restituzione delle quote di contribuzione previdenziale trattenute dal datore di lavoro sulla retribuzione, divenute indebite per effetto della retrocessione a una qualifica inferiore, resta confinata nel rapporto di lavoro e non impone l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’ente previdenziale. L’unico legittimato passivo è il datore di lavoro che ha eseguito la trattenuta. Il litisconsorzio necessario con l’INPS, ai sensi dell’art. 102 cod. proc. civ., sussiste soltanto quando il lavoratore domandi la condanna del datore a versare all’ente i contributi omessi. Il lavoratore può agire direttamente verso il datore senza attendere che questi abbia ottenuto dall’ente il rimborso dei contributi non dovuti.

Il Fatto

Il lavoratore, già inquadrato in ruolo dirigenziale, era stato retrocesso nella categoria impiegatizia all’esito dell’annullamento, confermato in sede amministrativa, della delibera di nomina. Su tale premessa egli ha chiesto al giudice del lavoro la restituzione delle somme trattenute dal datore di lavoro — il Comune — a titolo di quota contributiva posta a suo carico ai fini del trattamento di fine servizio, trattenute divenute indebite poiché il differenziale retributivo da dirigente non era più entrato nel calcolo.

Il Tribunale ha accolto la domanda. La Corte di Appello ha invece rilevato la nullità del giudizio e della sentenza per difetto di litisconsorzio necessario nei confronti dell’INPS e ha rimesso gli atti al primo giudice per la riassunzione. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 354 e 102 cod. proc. civ.; il Comune ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è fondato. La Corte osserva che la controversia verte esclusivamente sul rapporto di lavoro: la domanda riguarda differenze retributive correlate alle somme versate dal datore all’ente previdenziale per la quota contributiva ai fini del trattamento di fine servizio, rispetto a una qualifica poi annullata. Ne deriva che l’unico legittimato passivo è il datore di lavoro.

La sentenza impugnata non dà conto di alcuna richiesta di restituzione dei contributi corrispondenti al differenziale rivolta all’INPS, né di domande pensionistiche. Lo stesso controricorso, nel riportare un passaggio della memoria di costituzione del Comune in primo grado, conferma che eventuali azioni di ripetizione verso l’ente previdenziale andrebbero proposte esclusivamente nei suoi confronti. A fronte del petitum e della causa petendi, non è dunque luogo all’integrazione del contraddittorio.

La Corte richiama il proprio orientamento: il litisconsorzio necessario tra lavoratore, datore di lavoro ed ente previdenziale sussiste, ai sensi dell’art. 102 cod. proc. civ., solo in presenza di una domanda del lavoratore volta a ottenere la condanna del datore a versare all’ente i contributi omessi (Cass. n. 701/2024; Cass. n. 8956/2020). L’obbligo contributivo si configura come obbligo di facere del datore in favore dell’ente, dando luogo a una situazione sostanziale unitaria che deve trovare riflesso processuale nella partecipazione di tutti i soggetti nei cui confronti la decisione è idonea a produrre effetti (Cass. n. 17320/2020).

Si è inoltre affermato che il datore di lavoro è l’unico legittimato all’azione di ripetizione verso l’ente previdenziale, anche per la quota riferibile al lavoratore; il lavoratore che abbia subito l’indebita trattenuta può agire verso il datore che l’ha eseguita, senza che occorra il previo rimborso da parte dell’ente (Cass. n. 8888/2010). Il lavoratore non subisce pregiudizio, quanto all’eventuale diritto al rimborso, per il mancato o negligente esercizio dell’azione di ripetizione da parte del datore.

Il ricorso è pertanto accolto, la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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