Il servizio non di ruolo in convenzione rileva ai fini del TFS (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 7035 del 17.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nella liquidazione del trattamento di fine servizio del personale sanitario transitato nei ruoli delle unità sanitarie locali a seguito della riforma sanitaria, deve essere inclusa anche la quota maturata durante il periodo di servizio non di ruolo prestato in regime di convenzione presso i Policlinici universitari. Il principio dell’automatismo delle prestazioni previdenziali, di cui all’art. 2116 cod. civ., così come interpretato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 374 del 1997, opera come regola generale e può essere derogato solo da specifiche disposizioni di legge che ne prevedano espressamente la limitazione. L’art. 1 della legge della Regione Campania n. 10 del 1978, nell’equiparare il trattamento economico del personale convenzionato a quello del personale paramedico in servizio presso i Policlinici universitari, non distingue tra istituti retributivi e istituti previdenziali. Nel passaggio del personale alle unità sanitarie locali non viene meno la continuità del rapporto di lavoro e, in base all’art. 76 del d.P.R. n. 761 del 1979, il diritto al trattamento di fine servizio matura anche con riferimento al periodo prestato presso l’ente ospedaliero.
Il Fatto
La controversia riguarda il diritto al ricalcolo del trattamento di fine servizio vantato da un infermiere, immesso nei ruoli di una ASL campana nel giugno 1985 e collocato in quiescenza nel novembre 2013. Il lavoratore aveva prestato servizio non di ruolo in regime di convenzione presso il Policlinico universitario della stessa città dal 1° agosto 1978 al 12 giugno 1985.
Il Tribunale aveva riconosciuto il diritto all’inclusione di quel periodo nel calcolo del TFS. La Corte d’Appello di Napoli ha rigettato l’appello proposto dall’INPS, confermando la decisione di primo grado. L’Ente previdenziale ha quindi proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione e falsa applicazione della normativa regionale e delle leggi statali in materia, con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
Secondo l’INPS, l’equiparazione disposta dalla legge della Regione Campania n. 10 del 1978 avrebbe riguardato solo il trattamento strettamente retributivo e non anche gli istituti di natura previdenziale, tra cui il trattamento di fine servizio regolato dalla legge n. 207 del 1985. I soli ratei spettanti sarebbero stati quelli maturati dalla data di immissione in ruolo, con esclusione del periodo di servizio non di ruolo.
La Corte ha giudicato il motivo infondato, richiamando espressamente i propri precedenti (Cass. n. 14626/2024, Cass. n. 19023/2024, Cass. n. 19410/2024 e Cass. n. 21476/2024), ai quali ha inteso dare continuità. In particolare, con l’ordinanza n. 14626 del 2024 si è chiarito che i principi affermati da Cass. n. 8111 del 1995 devono confrontarsi con il quadro normativo sopravvenuto.
Il Collegio ha rilevato che la legge regionale n. 10 del 1978 è stata abrogata dall’art. 2, comma 1, della legge regionale 9 ottobre 2012, n. 29. Inoltre, l’affermazione della sentenza del 1995, secondo cui il rilievo della competenza legislativa regionale in materia di ordinamento degli uffici deponeva per l’interpretazione proposta, non corrisponde all’attuale assetto costituzionale, nel quale la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici e del trattamento di fine servizio è riservata alla competenza statale.
Nel caso concreto trovano quindi applicazione i principi enunciati da Cass. n. 27427 del 2020 sull’automatismo delle prestazioni previdenziali. Tale principio, di cui all’art. 2116 cod. civ. e come interpretato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 374 del 1997, opera come regola generale e ammette deroghe solo tramite specifiche disposizioni di legge che ne prevedano espressamente la limitazione. Nessuna limitazione del genere emerge dalla fattispecie esaminata.
La Corte ha poi osservato che, in occasione del passaggio del personale alle unità sanitarie locali a seguito della riforma sanitaria, non è venuta meno la continuità del rapporto di lavoro. In base all’art. 76 del d.P.R. n. 761 del 1979, il diritto al trattamento di fine servizio matura a seguito del collocamento in quiescenza anche con riferimento alla quota relativa al periodo di lavoro prestato presso l’ente ospedaliero. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna dell’Ente al pagamento delle spese di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed € 3.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali e accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
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